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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1075411]

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 [doc. web n. 1075411]

Provvedimento del 9 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo La Conte

nei confronti di

Il Sole 24 ORE S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Gerolamo Pellicanò presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo un´offerta commerciale relativa al quotidiano "Il Sole 24 ore", ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società editrice di quest´ultimo, chiedendo di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché le coordinate del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 20 marzo 2003 la resistente, con nota anticipata via fax il 27 marzo 2003, ha eccepito che il ricorso sarebbe "inammissibile ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998" poiché la società aveva fornito riscontro alle richieste dell´interessato con raccomandata a/r del 7 marzo 2003 (e dunque "entro e non oltre il termine dei cinque giorni disposto dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/96"). Ha quindi chiesto di porre a carico del ricorrente le spese inerenti al ricorso. Nella nota di riscontro (allegata alla documentazione in atti) Il Sole 24 ORE S.p.A. aveva, in particolare, indicato i dati personali relativi al ricorrente e la loro origine (un contratto di abbonamento ad una rivista edita dalla società, stipulato dal ricorrente nel periodo 1998/1999), le finalità e la logica del trattamento effettuato, nonché il responsabile del trattamento designato.

Con fax in data 31 marzo 2003, il ricorrente ha contestato l´invio del materiale promozionale a cinque anni dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento, sostenendo di non avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali. In replica la società resistente, con fax pervenuto in data 2 aprile 2003, ha sostenuto che il trattamento effettuato è lecito considerando che "il cliente de Il Sole 24 ORE è informato che la sottoscrizione dell´abbonamento dà contrattualmente diritto di ricevere offerte di prodotti e servizi (...) salva diversa opzione che lo stesso abbonato può esercitare barrando una specifica casella" e che "non risulta che il ricorrente abbia esercitato detta opzione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto effettuato da una società editrice.

Va disattesa l´eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente.

Il ricorrente ha legittimamente proposto ricorso decorsi cinque giorni dalla data di ricezione dell´istanza da parte della società resistente, come risulta dalla data di autentica della firma apposta sul ricorso medesimo (10 marzo 2003) e dalla data di spedizione dello stesso (13 marzo 2003) che è coincidente con quella di ricezione della raccomandata inviata dal titolare da parte di soggetto diverso dal ricorrente medesimo (come si evince dalla sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno).

Va dichiarato poi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, che risulta aver trattato lecitamente i dati personali del ricorrente, ha fornito completo e idoneo riscontro alle richieste dallo stesso formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Considerata la particolarità della vicenda e la coincidenza dei tempi relativi alla proposizione del ricorso ed all´invio del riscontro da parte della resistente, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075411
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso