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Provvedimento del 23 aprile 2003 - [1075314]

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[doc. web n. 1075314]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Vincenzo Ippolito;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, nella qualità di genitore di due figlie minori, afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto di accedere ai dati personali relativi alle figlie detenuti dal resistente in relazione a cure odontoiatriche, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed esami diagnostici.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento che ha quantificato in 180 euro.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 28 marzo 2003, il resistente, con nota anticipata via fax il 4 aprile 2003, nel rilevare, in particolare, che "la disciplina vigente non prevede nella fattispecie la preparazione di cartelle cliniche", ha inviato copia del "diario clinico" relativo alle due minori, unico documento che dichiarava essere in suo possesso in relazione ai dati personali cui è riferito il ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il diritto di accesso ai dati personali relativi alle figlie minori del ricorrente raccolti in relazione a visite specialistiche.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il resistente ha fornito uno specifico riscontro alle richieste del ricorrente di accedere a tutti i dati personali concernenti le minori, inviando copia dell´unico documento che ha dichiarato di detenere (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni del Garante").

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione nella misura di euro 180, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, è posto in misura pari a 100 euro a carico del resistente, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 180, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa parziale compensazione per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075314
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso