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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075233]

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[doc. web n. 1075233]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Rita Armento, rappresentata e difesa dall´avv. Luigi Amendolare presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fondazione dei dottori commercialisti di Bari;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad un corso di studi promosso dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Bari, la ricorrente ha presentato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 per conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e conoscerne il contenuto, l´origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché per ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

A tale richiesta la resistente ha risposto dichiarando che il nominativo dell´interessata "non compare" nei propri archivi e invitando la stessa a comunicare "il documento pervenutole (…)" al fine di verificare quanto dalla stessa asserito.

Ritenendosi insoddisfatta del riscontro, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della Fondazione titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 3 aprile 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Fondazione ha risposto con fax in data 16 aprile 2003, con il quale ha affermato:

  • che "le doglianze" della ricorrente "appaiono infondate" e che tra gli scopi della fondazione vi è "quello di (…) diffondere, a possibili soggetti interessati, la programmazione di corsi di formazione (…) su specifiche materie di interesse professionale (…)";
  • di aver pertanto proposto il corso di studi "agli iscritti all´Ordine dei Dottori Commercialisti (…)", nonché agli avvocati e ai praticanti avvocati dell´Ordine di Bari;
  • di aver richiesto a quest´ultimo "Ordine il solo targhettario cartaceo" contenente i dati personali "evidenziati nella targhetta adesiva citata" dalla ricorrente, la quale "evidentemente deve esercitare la professione (…) di praticante avvocato e (…) deve essere inserita (…) nel registro dei praticanti che è pubblico e visionabile da chiunque".

Con fax datato 28 aprile 2003, la ricorrente, nel contestare la liceità del trattamento svolto, ha precisato che:

  • risultando "iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari (…) sarebbe stato preferibile che ricevesse dal proprio ordine di appartenenza comunicazione sul corso (…) indetto dalla fondazione dei Dottori Commercialisti (…) giacché non risulta (…) abbia mai sottoscritto un´informativa ex art. 10 legge 675/96 (…)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Bari attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali.

Il ricorso va accolto con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. La resistente dovrà comunicare all´interessata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili del trattamento eventualmente designati (art. 8 legge n. 675/1996).

La resistente ha dichiarato di non detenere nei propri archivi dati relativi alla ricorrente. Sulla base di tale dichiarazione (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di cancellazione dei dati e alle altre richieste. La resistente ha infatti fornito sufficienti riscontri relativamente all´esistenza o meno dei dati trattati, alla loro precedente origine, alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento effettuato.

Con separata nota l´Autorità provvederà a segnalare alla resistente e ai locali ordini professionali alcuni profili del trattamento relativi all´uso dei targhettari e all´informativa agli interessati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della Fondazione dei dottori commercialisti di Bari, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione in copia anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina in misura forfettaria in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, pone nella misura di euro 50 a carico della Fondazione dei dottori commercialisti di Bari, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075233
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso