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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1069158]

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 [doc. web. n. 1069158]

Provvedimento del 13 maggio 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 aprile 2003, presentato da Pietro Bavuso nei confronti di Concetta Caprioli e Mauro Caprioli;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 6853 del 2 maggio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota (ed ha anzi inviato, in data 10 maggio 2003, una comunicazione con la quale ha dichiarato di voler presentare un nuovo ricorso dopo aver provveduto a proporre un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento);

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069158
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso