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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1069137]

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[doc. web. n. 1069137]

Provvedimento del 13 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Marisa Persico Dowlatshahi

nei confronti di

Bracco S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri e Arianna Colombo presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente di Bracco S.p.A., afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati che la riguardano detenuti dalla società "in supporti di ogni tipo (cartaceo e automatizzato, compresi i messaggi di posta elettronica)" e la comunicazione in forma intelligibile di "qualunque informazione" che la riguarda, "con riferimento anche a tutti i dati personali riportati nell´ambito di giudizi, note, (…), valutazioni, (…) e provvedimenti inerenti il comportamento personale e professionale (…), nonché per quanto riguarda l´assegnazione a incarichi, servizi (…) e corsi di aggiornamento".

A tali istanze la società resistente ha fornito riscontro, in particolare con lettera datata 7 marzo 2003, con la quale ha dichiarato di aver messo a disposizione della ricorrente "tutti i suoi dossier personali (…) e di avergliene altresì, (…) su sua richiesta, fornito copia". Con la predetta nota la resistente ha poi precisato che "tale documentazione è tutto quanto la società possiede con riferimento alla posizione" dell´interessata e che "non esiste alcuna nota di valutazione, né alcun giudizio formalizzato espresso nei suoi confronti".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessata ha ribadito le proprie richieste precisando peraltro di voler "prendere conoscenza di tutto il materiale valutativo esistente nei suoi confronti", allo scopo di "individuare la causa del mancato adeguamento del trattamento economico-retributivo (…)".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità in data 28 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata via fax il 10 aprile 2003 con la quale, nel ribadire quanto sostenuto nelle precedenti lettere di riscontro alle istanze di cui al citato art. 13 della legge n. 675, ha nuovamente precisato di non possedere "alcun altro documento contenente dati personali (…)" della ricorrente, "né su supporto cartaceo, né su supporto informatico" e che "il materiale messo a disposizione esaurisce la documentazione esistente".

Con nota del 17 aprile 2003, preso atto dell´assenso espresso dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

L´interessata, con nota fax del 24 aprile 2003, dopo aver preso visione del "dossier personale su supporto cartaceo", nel dichiararsi insoddisfatta dei riscontri ricevuti ha ribadito la propria richiesta di accesso ai "documenti contenenti valutazioni dell´attività lavorativa".

Nell´audizione svoltasi in data 5 maggio 2003 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta "di avere accesso ai dati valutativi (…) espressi sul proprio conto (…)".

In tale sede il titolare del trattamento ha dichiarato "che sono stati messi a disposizione" dell´interessata "per la consultazione e l´estrazione di copia i 6 fascicoli contenenti tutto il materiale cartaceo relativo al rapporto di lavoro intercorrente" con la stessa e ha ribadito che :

  • "non esiste nessun altro documento tantomeno valutativo in azienda" riferito all´interessata;
  • "non esiste un sistema generalizzato di valutazione di tutti i dipendenti, tantomeno scritto".

Tali posizioni sono state confermate dal titolare medesimo anche in una successiva nota datata 9 maggio 2003.

La ricorrente ha ribadito la propria istanza di accesso ai dati valutativi che la riguardano con due lettere del 9 e del 12 maggio 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di una dipendente.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta infatti che la società resistente ha fornito idoneo riscontro alle richieste proposte dall´interessata già in sede di risposta alle istanze proposte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti si rileva che le predette istanze formulate dall´interessata in data 6 e 27 febbraio 2003 sono state riscontrate dalla società resistente con note in data 19 e 28 febbraio 2003 e 7 marzo 2003.

Alla luce di tali riscontri, la successiva proposizione in data 24 marzo 2003 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento e, alla data di inoltro del ricorso, l´interessata era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti. La società resistente aveva messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione in proprio possesso relativa al rapporto di lavoro, attestando di averne fornito altresì copia, e sostenendo (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non possedere alcun altro dato personale riferito all´interessata, con particolare riferimento a giudizi e valutazioni espresse nei suoi confronti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069137
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso