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Provvedimento del 07 maggio 2003 [1069125]

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[doc. web. n. 1069125]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Pasquale Poti presso il cui studio è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una utenza telefonica di rete fissa per la quale è abbonato a Telecom Italia S.p.A. e dichiara di essere abbonato a Wind Telecomunicazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata il 18 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con la quale aveva chiesto di interrompere il trattamento dei dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento alla comunicazione delle fatture ad altra persona, essendo venuto a conoscenza che, "da circa un anno, copia delle bollette di pagamento per l´utenza indicata, nonché il prospetto delle chiamate effettuate", viene ad essa recapitata presso il proprio luogo di residenza.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento e di disporre il risarcimento dei danni subiti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con un fax in data 22 aprile 2003, ricostruendo i fatti nel seguente modo:

  • "in data 19/07/01 viene attivato dalla sig.a YZ un contratto LINEA1055 sull´utenza xxx (…)";
  • "in data 11/10/02 viene attivato sulla medesima utenza il servizio CPS (…) che prevede la digitazione automatica del prefisso 1055 prima di tutte le chiamate";
  • in data 28/11/2002 è pervenuto un fax della predetta cliente con il quale è stata richiesta la disattivazione del contratto sull´utenza citata, "non essendo la sig.a YZ più in possesso della citata linea Telecom";
  • "in data 15/01/03 risulta disattivata la linea in oggetto e il servizio di CPS";
  • avendo la sig.a YZ "omesso di comunicare tempestivamente la disattivazione del numero in oggetto con l´operatore Telecom e, quindi, la disattivazione del contratto con la Wind, quest´ultima null´altro poteva fare se non inviare (…)" le relative fatture alla predetta sig.a YZ;
  • di non aver in verità inviato al ricorrente "alcuna fattura del traffico generato dall´utenza" ad esso intestata, "né di altra utenza, (…)», non essendo "in possesso dei suoi dati anagrafici";
  • che nessun altro dato personale relativo all´interessato è presente nella propria banca dati.

Il ricorrente, con nota datata 18 aprile 2003, antecedente al predetto riscontro del titolare, ha ribadito le proprie posizioni.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telecomunicazioni in relazione alla fornitura di servizi di telefonia.

La società resistente ha fornito, sia pure tardivamente, un riscontro alla richiesta dell´interessato rispetto al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ha precisato, altresì, di non detenere allo stato alcun dato personale allo stesso relativo. In ordine alla principale richiesta dell´interessato va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che può essere eventualmente proposta dall´interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069125
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso