g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 07 maggio 2003 [1069121]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n.1069121]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Il Sole 24 ORE Edagricole s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo un´offerta commerciale relativa ad una rivista edita da Il Sole 24 ORE Edagricole s.r.l., aveva proposto un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, con la quale, unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, aveva formulato un´opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Con nota datata 25 marzo 2003, la società resistente aveva risposto all´odierno ricorrente comunicando di non detenere dati personali che lo riguardano nei propri archivi e di non averli mai trattati, avendo inviato copie omaggio di una propria rivista ad un nominativo diverso dall´interessato medesimo (ovvero al sig. "KW"), a seguito di una richiesta inviata da quest´ultimo per e-mail (di cui la società ha allegato copia). La società editrice aveva comunque comunicato all´odierno ricorrente di avere adottato idonee misure per "non fare inserire, anche in futuro, il suo nominativo" nei propri archivi.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente "la continua violazione della legge 675/96 e l´uso dei dati personali a fini commerciali e promozionali", chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 18 aprile 2003, la resistente, con nota inviata via fax il 29 aprile 2003, ha ribadito quanto già comunicato in sede di riscontro all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13, dichiarando che la società non ha trattato dati personali relativi all´interessato e, considerando pretestuosa l´iniziativa del ricorrente, ha chiesto di porre a carico dello stesso le spese inerenti al ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto effettuato da una società editrice.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta infatti che la resistente aveva già fornito idoneo riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, dichiarando di non detenere dati personali che riguardano il nominativo del ricorrente, documentando la ragione giustificativa della detenzione di dati relativa a d altro nominativo e, comunque, aderendo all´opposizione al trattamento dei dati del ricorrente per fini commerciali e promozionali.

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie, l´istanza ex art. 13 aveva trovato accoglimento e, alla data del ricorso, l´interessato era in possesso di idonei elementi di riscontro che, alla luce della chiara opposizione al trattamento dei dati manifestata dal ricorrente e delle successive precisazioni di parte resistente, devono intendersi nel senso che le misure adottate per sospendere ogni trattamento di dati per fini commerciali e promozionali saranno attuate con riferimento sia al sig. XY, sia al sig. KW, presso il medesimo indirizzo del primo.

Considerate le circostanze rappresentate dalla resistente in ordine al contestato trattamento dei dati, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069121
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso