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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068353]

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[doc. web n. 1068353]

Provvedimento del 31 marzo 2003

L´accertata esistenza di una situazione precontenziosa, suscettibile di sfociare, a breve termine, in una procedura arbitrale o in un giudizio civile, rende legittimo un temporaneo differimento del diritto di accesso dell´assicurato alle valutazioni peritali effettuate dal medico di fiducia di una compagnia d´assicurazioni.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Faro-Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Faro-Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, oltre che di conoscerne l´origine.

La resistente ha fornito riscontro a tale istanza inviando allo studio legale presso il quale l´interessata aveva eletto domicilio copia della documentazione raccolta dal medico di fiducia della società in occasione di una visita medico-legale alla quale la stessa era stata sottoposta, "con esclusione, però, non soltanto della parte relativa alle "valutazioni soggettive", ma anche della parte relativa alla valutazione della sintomatologia oggettiva riscontrata". L´invio parziale dei dati personali richiesti è stato motivato dalla società di assicurazione "con la necessità di non pregiudicare il proprio diritto alla difesa".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata, nel contestare il parziale riscontro ottenuto e l´avvenuto invio della documentazione allo studio legale anziché al proprio medico di fiducia, ha ribadito la propria richiesta di accedere a tutti i dati personali che la riguardano ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 17 marzo 2003, sostenendo di:

  • aver inviato la documentazione richiesta ad uno dei due indirizzi indicati nell´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (specificamente al legale dell´interessata);
  • non aver inviato copia delle "considerazioni svolte dal dott. Secchioni a fondamento delle proprie valutazioni", poiché "la notevole differenza tra le valutazioni fornite dai medici delle parti in ordine ai postumi permanenti conseguenti l´infortunio (...) con ogni probabilità condurrà ad una vertenza giudiziale civile";
  • aver inviato, in data 17 marzo 2003, copia dei dati "risultanti dall´esame obiettivo, non trasmessi in precedenza per involontaria omissione" al medico designato dall´interessata.

Nel corso dell´audizione del 25 marzo 2003, il titolare del trattamento ha sostenuto:

  • di aver comunicato i dati riguardanti lo stato di salute "a persona espressamente indicata dall´interessata che per la sua qualità è tenuta al segreto professionale";
  • che la parte valutativa della perizia in questione "riguarda argomenti a fondamento del grado di invalidità permanente riscontrato di gran lunga inferiore a quello sostenuto dal medico di fiducia della sig.ra XY";
  • che le valutazioni in questione, "se comunicate in questa fase, potrebbero (...) pregiudicare l´eventuale discussione in sede di consulenza tecnica di ufficio".

Con nota del 21 marzo 2003, la ricorrente ha contestato il riscontro di controparte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Va anzitutto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo od oggettivo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto rispetto a tali tipi di dati la resistente ha già provveduto a comunicarli all´interessata.

L´Ufficio provvederà pertanto a verificare con autonomo provvedimento i presupposti per l´eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 in relazione a quanto previsto dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

Il ricorso non può essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli altri dati personali dell´interessata, con particolare riferimento alle valutazioni peritali del medico di fiducia della società di assicurazione.

In ordine a questi dati, va infatti esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato dalla resistente) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie la società di assicurazione ha fornito sufficienti riscontri in proposito in relazione alla circostanza che la notevole differenza tra le valutazioni fornite dai medici delle parti in ordine ai postumi permanenti conseguenti l´infortunio è in procinto di condurre "con ogni probabilità", ad una vertenza fra le parti.

Tra le stesse si è quindi creata una specifica situazione precontenziosa che, sulla base delle norme generali in materia di contratti assicurativi e delle clausole previste nel caso specifico dalla polizza, è in concreto suscettibile a breve termine di divenire oggetto della procedura arbitrale prevista dal contratto di assicurazione o di una valutazione in sede giudiziaria.

Il Garante ritiene che nella particolare situazione determinatasi occorre non pregiudicare temporaneamente l´attività delle parti in ordine alla prova e tale situazione rende quindi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo "oggettivo" dell´interessata;

b) rigetta il ricorso per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068353
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso