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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068329]

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[doc. web n. 1068329]

Provvedimento del 31 marzo 2003

Se non c´è la preventiva acquisizione del consenso dell´interessato e mancando gli ulteriori presupposti fissati dalla legge, l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica per finalità promozionali costituisce trattamento illecito di dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Kataweb S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, l´origine e la cancellazione degli stessi, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata a mezzo raccomandata a/r che risulta pervenuta in data 10 marzo 2003 all´indirizzo indicato dal ricorrente (ed al quale era pervenuta precedentemente l´istanza ex art. 13 dallo stesso proposta), indirizzo risultante anche dalla apposita visura effettuata sul sito www.infocamere.it), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che dovrà essere cancellato dalla resistente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. Entro la medesima data la resistente dovrà inoltre fornire idoneo riscontro alle altre richieste del ricorrente, comunicando tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso e indicando, altresì, la loro origine.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto interamente a carico di Kataweb S.p.A., in ragione dell´assenza dei riscontri alle richieste dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Kataweb S.p.A. la cessazione del comportamento illegittimo provvedendo alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente entro il termine di cui in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, nonché l´origine degli stessi, entro la medesima data di cui alla lettera a);

c) ordina alla resistente di dare conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Kataweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068329
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso