g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 marzo 2003 [1068300]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1068300]

Provvedimento del 26 marzo 2003 

Il servizio di mailing per la spedizione di materiali informativi, svolto da una società per conto terzi, costituisce un trattamento temporaneo di dati, soggetto alla disciplina sulla privacy. Pertanto, ove la società di servizi dichiari di non detenere più nei propri archivi i dati dell´interessato, il Garante deve dichiarare non doversi provvedere sul ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Rita Armento, rappresentata e difesa dall´avv. Luigi Amendolare presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Interprogram Organizer s.a.s., rappresentata e difesa dall´avv. Roberta Bisantino presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad un corso di studi promosso dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Bari, la ricorrente ha presentato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Interprogram Organizer s.a.s. -che, dall´esame della busta contenente la comunicazione in questione, risultava avere provveduto all´invio della stessa- per conoscere gli estremi del responsabile del trattamento eventualmente designato, accedere ai dati personali che la riguardano e conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché per ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

A tale richiesta la società resistente ha risposto in data 17 febbraio 2003 dichiarando di aver verificato, "dopo accurata ricerca" nei propri "schedari", che non risulterebbero alla società dati relativi all´interessata e di non essere "pertanto in grado di evadere la sua richiesta non avendo mai avuto occasione di conoscere e quindi trattare i suoi dati personali".

Non ritenendosi soddisfatta del riscontro ricevuto, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della società resistente.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 23 febbraio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Interprogram Organizer s.a.s. ha risposto con fax in data 6 marzo 2003, con il quale ha ribadito che i dati relativi all´interessata non sarebbero rinvenibili nei propri archivi, precisando anche, grazie all´esposizione dei fatti prospettata dalla ricorrente con il ricorso, di:

  • aver effettivamente inviato all´interessata la comunicazione da parte dell´Ordine dei commercialisti di Bari nell´ambito di un "servizio di mailing per la spedizione di materiali informativi che la società svolge per conto dell´Ordine" medesimo;
  • "ricevere dal proprio cliente tutto il materiale necessario consistente in buste, depliants ed etichette adesive già predisposte con i nominativi e gli indirizzi dei destinatari" e di essersi limitata al solo inserimento del "materiale informativo nelle buste" e alla predisposizione delle stesse per la spedizione;
  • non conservare i dati così trattati e di non aver per questo rinvenuto traccia di quelli relativi all´interessata.

Con fax datato 17 marzo 2003, la ricorrente, nel contestare la liceità del trattamento svolto, ha ribadito la propria istanza di accesso.

In replica, con fax del 20 marzo 2003 la società resistente ha ribadito di aver indicato nei "dati contenuti sulla fascetta prestampata, consistenti unicamente in: nome, cognome e indirizzo della sig.ra Armento" i soli dati che la società avrebbe trattato mediante l´invio della comunicazione indesiderata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una società di servizi che effettua mailing per conto di terzi.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale soggetto che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La resistente dovrà quindi comunicare all´interessata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili del trattamento eventualmente designati (art. 8 legge n. 675/1996), dandone comunicazione anche a questa Autorità.

In ordine alle altre richieste va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente, che ha dichiarato di svolgere esclusivamente trattamenti temporanei finalizzati ad operazioni di imbustamento, ha infatti fornito idonei riscontri relativamente ai dati trattati, alla loro origine e alle modalità e finalità del trattamento effettuato, ribadendo di non detenere dati personali relativi all´interessata, come già dichiarato in sede di risposta all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13. La società ha anche chiarito di non aver fornito in tale sede un riscontro adeguato alle richieste dell´interessata, non avendo rinvenuto traccia dei dati alla stessa relativi e non essendo stata conseguentemente in grado di risalire al trattamento a suo tempo effettuato dalla società attraverso l´invio delle comunicazioni per conto dell´Ordine dei dottori commercialisti di Bari.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Interprogram Organizer s.a.s., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, per quanto non completi, forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone nella misura di euro 50 a carico di Interprogram Organizer s.a.s., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068300
Data
26/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso