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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068272]

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[doc. web n. 1068272]

Provvedimento del 21 marzo 2003

L´invio di un´e-mail commerciale ad un indirizzo di posta elettronica, per le sue specifiche caratteristiche, non può essere qualificato alla stregua di un trattamento a fini esclusivamente personali; ne consegue che esso è soggetto alla normativa sulla privacy e, in particolare, alle disposizioni sul consenso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Dario Caggiano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, di promozione di un software, aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento. L´interessato ha anche chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

In data 25/01/2003 il resistente dava riscontro all´istanza sostenendo che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe stato "estrapolato da un messaggio e-mail Spam debitamente eliminato alla sua ricezione (…), inviato in modo casuale" e comunque non archiviato in "una mailing-list o data-base personale".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 5 marzo 2003, nel precisare quanto già dichiarato nella lettera di riscontro, ha sostenuto che:

  • ha inviato il citato messaggio in qualità di privato cittadino e non per scopi promozionali e non disporrebbe "di alcuna struttura aziendale e/o commerciale la quale necessiti di un titolare del trattamento;
  • e-mail contestata sarebbe stata "trasmessa in modo casuale o per errore di battitura o perché casualmente estrapolata da un e.mail Spam", non esistendo altra finalità o modalità di trattamento; in ragione del casuale contatto non sarebbe possibile indicare un´altra origine dei dati;
  • nessun dato personale che riguardi il ricorrente sarebbe stato archiviato in alcun "apparecchio meccanico o raccolta cartacea", avendo tra l´altro il resistente provveduto a cancellare l´indirizzo e-mail dell´interessato già a seguito della ricezione dell´istanza ex art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996;
  • nessun dato personale del ricorrente sarebbe stato comunicato o diffuso a terzi;
  • il resistente avrebbe in conclusione effettuato un trattamento per fini esclusivamente personali e la legge n. 675/1996 non sarebbe quindi applicabile, così come previsto dall´art. 3 della stessa.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, contrariamente a quanto eccepito dal resistente, non risulta applicabile l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il resistente ha effettuato con riferimento all´indirizzo e-mail dell´interessato un trattamento per scopi promozionali, (come risulta dal testo del messaggio di posta elettronica inviato, contenente un´offerta di un "e-mail software AGM)", che per le sue caratteristiche non può essere qualificato alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, nei riguardi di un soggetto che non ha manifestato un previo consenso informato, sono pertanto legittime.

Quanto alle specifiche richieste formulate dal ricorrente, la persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro a tutte le richieste del ricorrente, specificando anche l´origine dei dati, le finalità e le modalità del loro utilizzo e confermando l´avvenuta cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico di Dario Caggiano, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti, sia prima che dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone nella misura di euro 40 a carico di Dario Caggiano, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068272
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso