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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068268]

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[doc. web n. 1068268]

Provvedimento del 21 marzo 2003

Se non c´è la preventiva acquisizione del consenso dell´interessato e mancando gli ulteriori presupposti fissati dalla legge, l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica per finalità promozionali costituisce trattamento illecito di dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Electronics Company di Morsiani Stefano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (in materia di prodotti elettronici), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

La resistente aveva risposto di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dell´interessato tramite un programma denominato "netmail (...) che automaticamente rileva email dalla rete inerenti a parole chiave impostate ed invia" agli indirizzi rinvenuti il messaggio promozionale.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota fax del 5 marzo 2003, ha ribadito quanto già comunicato nella risposta all´istanza formulata ex art. 13 dall´interessato, sostenendo:

  • di non detenere alcun dato personale relativo al ricorrente dal momento che "l´invio dell´e-mail pubblicitaria è stato eseguito con un programma che dopo la ricerca ed il relativo invio dei messaggi promozionali non memorizza gli indirizzi (...) di posta elettronica utilizzati";
  • di voler adottare "tutte le misure necessarie per non violare la legge 675/96".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Dopo la proposizione del ricorso la resistente ha integrato adeguatamente il riscontro alle richieste dell´interessato, precisando le modalità attraverso le quali è stato reperito l´indirizzo e-mail in questione e attestando (con dichiarazione della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere dati personali relativi all´interessato.

In relazione alle suddette richieste va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento la resistente non ha invece fornito alcun riscontro. Per questa parte il ricorso deve essere quindi accolto. La resistente dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2003, gli estremi identificativi del responsabile (o dei responsabili) del trattamento eventualmente designati (art. 8 legge n. 675/1996).

Con distinto provvedimento l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati, risultando in atti, per espressa ammissione della resistente, che la stessa ha posto in essere un´attività di invio massivo e illecito di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario, svolta mediante l´utilizzo del software sopraindicato.

Sarà inoltre contestata, in sede parimenti autonoma, l´incompletezza dell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 80 euro a carico di Electronics Company di Morsiani Stefano, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure in modo incompleto, prima e dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento all´opposizione al loro trattamento;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il 30 settembre 2003, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 80 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Electronics Company di Morsiani Stefano, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli