g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068225]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1068225]

Provvedimento del 21 marzo 2003

La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso presentato dall´interessato, conseguente al completo riscontro fornito dal titolare del trattamento, non impedisce al Garante di avviare un distinto procedimento teso a verificare la liceità, sotto particolari aspetti, dell´intrapreso trattamento.  

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

W.I. Mind Consulting s.r.l. ;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale in materia di formazione professionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

La resistente aveva risposto che l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato non era stato inserito in alcun database, che la comunicazione ricevuta dall´interessato era stata inviata per errore e che lo stesso non avrebbe più ricevuto "altre comunicazioni da parte" della società.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota fax del 7 marzo 2003, ha ribadito quanto già asserito nella risposta all´istanza formulata ex art. 13 dall´interessato, comunicando gli estremi del titolare del trattamento e della persona responsabile all´interno della società e sostenendo:

  • che il messaggio che dichiarava di aver inviato per errore al ricorrente "avrebbe dovuto raggiungere un operatore commerciale che aveva richiesto informazioni circa i (...) servizi" offerti dalla società;
  • che si tratta di un messaggio standard "inviato su richiesta unicamente di operatori professionali che siano interessati ai servizi di W.I. Mind consulting";
  • di non essere in possesso di dati relativi al ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, dichiarando di non detenere nei propri database dati personali relativi all´interessato e di aver inviato la comunicazione indesiderata solo "per errore". Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con distinto provvedimento l´Autorità ha già avviato un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della predetta legge per verificare la liceità del trattamento di dati personali effettuato dal titolare del trattamento con riferimento all´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di W.I. Mind Consulting s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato prima e dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto, previa parziale compensazione delle medesime spese, in misura pari a 50 euro a carico di W.I. Mind Consulting s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068225
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso