Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068132]
Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068132]
[doc. web. n. 1068132]
Provvedimento del 12 marzo 2003
Il ricorso non regolarizzato nei termini fissati dalla legge è inammissibile.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 febbraio 2003, presentato da Franco Scriattoli nei confronti di Bruno Aprile;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2661 del 18 febbraio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;
CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota (nota che, da documentazione in atti, risulta pervenuta all´interessato il 21 febbraio 2003);
RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;
VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dottor Mauro Paissan;
DICHIARA:
l´inammissibilità del ricorso.
Roma, 12 marzo 2003
IL PRESIDENTE
Santaniello
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli