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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068110]

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[doc. web. n. 1068110]

Provvedimento del 12 marzo 2003

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati; ne consegue che tali dati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (nel caso in questione, l´indirizzo elettronico dell´interessato è stato reperito a seguito di una ricerca su alcuni siti relativi a domande ed offerte di lavoro).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

RVR Group s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di alcuni messaggi promozionali inviati da RVR Group s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di conoscere l´esistenza di dati che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento effettuato, chiedendo altresì la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel riscontrare l´istanza dell´interessato il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dello stesso a seguito di una ricerca "su alcuni siti di cerca-offro lavoro" e che tale indirizzo sarebbe l´unico dato personale relativo all´interessato a conoscenza della società.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto di tale riscontro ed ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento all´origine "esatta" del proprio indirizzo di posta elettronica ed alla comunicazione intelligibile di tutti i dati che lo riguardano. Il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 18 febbraio 2003, ha risposto dichiarando di aver inviato una sola comunicazione e-mail al ricorrente "che probabilmente (...) per problemi di linea nella rete internet sarà stata rinviata dai server più volte". A tale nota la resistente ha poi allegato copia del riscontro inviato al ricorrente con cui, nel comunicare i dati personali allo stesso relativi (detenuti anche a seguito del presente ricorso), ha dichiarato:

  • di aver estrapolato tali dati "da informazioni già presenti sul web o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet e nel caso specifico da siti Internet di inserzioni varie gratuite che contenevano, oltre al testo dell´inserzione, soltanto l´indirizzo e-mail dell´inserzionista";
  • di non essere in grado di individuare con maggiore esattezza l´origine dei dati dell´interessato "non avendo inserito né la sua e-mail né da dove derivava in alcun database";
  • di aver contattato l´odierno ricorrente nell´ambito di un´attività di ricerca di figure professionali da inserire nella struttura commerciale della società.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come è avvenuto nel caso di specie. Il titolare ha fornito anche nel corso del procedimento un sufficiente riscontro in riferimento alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati, di ottenerne la comunicazione, nonché di conoscere la logica e la finalità del trattamento.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, tenendo anche conto che la resistente ha dichiarato di non aver conservato l´indirizzo e-mail dell´interessato in alcun database (attestazione della cui veridicità la persona che l´ha sottoscritta risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"),

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari ad euro 50 a carico di RVR Group s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato prima e dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione della residua parte per giusti motivi, è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068110
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso