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Provvedimento del 6 marzo 2003 [1068078]

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[doc. web. n. 1068078]

Provvedimento del 6 marzo 2003

Nell´ipotesi in cui il titolare del trattamento, destinatario di un´istanza di accesso, si limiti soltanto a manifestare la sua disponibilità a comunicare i dati richiesti, non si può ritenere che sussista un effettivo riscontro alle richieste dell´interessato, con la conseguenza che il ricorso dev´essere accolto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Rita Muzi

nei confronti di

Enel S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Enel S.p.A. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali trattati dalla predetta società della quale è stata in passato dipendente.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria istanza ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 febbraio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Enel S.p.A. ha risposto con note anticipate via fax il 14 e il 19 febbraio 2003 alle quali ha allegato copia del riscontro inviato alla ricorrente in data 14 febbraio 2003. Con tale riscontro la resistente, nel confermare l´esistenza di dati relativi al rapporto di lavoro intercorso tra l´interessata ed Enel S.p.A., ha fornito "un estratto in forma intelligibile dei dati conservati". In riferimento alla circostanza che alcuni dati possono essere mutati nel corso del rapporto (retribuzione; categoria di inquadramento; ecc.) ha anche messo a disposizione della stessa la pregressa documentazione detenuta dalla società "affinché (...) possa prenderne direttamente visione ed eventualmente averne copia".

Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2003 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, comunicando di aver contattato la società resistente per prendere visione della citata documentazione e di essere in attesa di riscontro. Aderendo a tale richiesta, con nota del 28 febbraio 2003, la resistente ha confermato la disponibilità a consentire l´accesso alla documentazione richiesta per la data fissata del 10 marzo 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti da una società di cui la stessa era dipendente.

La società resistente, sia pure solo a seguito del ricorso, ha fornito un iniziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessata, formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, fornendo una prima indicazione dei dati detenuti e mettendo gli stessi a disposizione della ricorrente.

Tale disponibilità non risulta essersi ancora concretizzata alla data odierna. Ove non vi abbia già provveduto, La società dovrà pertanto consentire l´accesso a tutti i restanti dati personali della ricorrente non ancora comunicati in esito alla richiesta, come del resto già ipotizzato per la data fissata del 10 marzo 2003. Per questa parte il ricorso deve essere quindi accolto, con termine per provvedere, nel rispetto delle modalità previste dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, qualora la società non vi abbia appunto già provveduto nei termini sopraindicati.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento ai dati personali già comunicati alla ricorrente dopo il ricorso.

L´ammontare delle spese relativo al procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le predette spese in ragione del contenuto dei riscontri forniti, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento, in relazione all´acquisizione dei dati richiesti e alle modalità individuate per la loro integrale comunicazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n . 501/1998 in riferimento ai dati personali comunicati alla ricorrente dopo la presentazione del ricorso;

b) accoglie parzialmente il ricorso per ciò che attiene agli altri dati personali non ancora comunicati alla ricorrente alla data della presente decisione e ordina alla resistente di comunicarli in forma intelligibile alla ricorrente entro il termine di cui in motivazione e qualora non vi abbia già provveduto, dando conferma dell´adempimento entro la medesima data all´Ufficio del Garante;

c) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 6 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068078
Data
06/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso