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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067983]

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[doc. web n. 1067983]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

Ove il titolare fornisca idoneo riscontro alle richieste dell´interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante (fattispecie nella quale il ricorrente ha ottenuto da una società operante nel settore del marketing pubblicitario le informazioni relative ai dati che lo riguardavano, utilizzati per l´invio di materiale pubblicitario).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Postel Direct S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito dell´invio non richiesto, per posta ordinaria, di corrispondenza pubblicitaria da parte di una Onlus che si era avvalsa, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di Postel Direct S.p.A., il ricorrente sostiene di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di quest´ultima società, con la quale aveva chiesto di conoscere l´esistenza dei dati che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento effettuato, e di ottenere altresì la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel riscontrare la predetta istanza Postel Direct S.p.A. ha comunicato di aver ricavato i dati personali dell´interessato dalle liste elettorali del comune di residenza dello stesso ed ha affermato di «aver provveduto alla cancellazione» del nominativo medesimo dai propri archivi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto di tale riscontro ed ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento alla comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e alla conoscenza della logica e delle finalità del trattamento. Il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 30 gennaio 2003, ha ribadito quanto già sostenuto nel precedente riscontro in riferimento all´origine dei dati ed ha inoltre fornito ulteriori e più precise indicazioni in merito a tutti i dati personali riferiti all´interessato in proprio possesso ed in riferimento alla logica ed alle finalità su cui si è basato il trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una società operante nel settore del marketing pubblicitario, con particolare riferimento alla loro origine, alla logica e alle finalità del trattamento, nonché alla comunicazione dei medesimi in forma intelligibile.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alla richiesta dell´interessato di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento. La società resistente ha infatti fornito in ordine a tali richieste un riscontro idoneo. Analoga dichiarazione va formulata per quanto concerne la richiesta dell´interessato di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, alla luce di quanto specificamente indicato al punto 2 della nota del 30 gennaio 2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Postel Direct S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 100, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067983
Data
12/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso