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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067966]

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[doc. web. n. 1067966]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle personali convinzioni religiose originarie o sopravvenurte, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´annotazione, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di Senago, della propria "volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana" e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato il 4 febbraio 2003 da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 8 febbraio 2003, ha dichiarato che già l´8 novembre 2002 aveva dato riscontro alla richiesta del ricorrente, apprendendo solo nei giorni scorsi, dall´avviso postale ricevuto, che la lettera raccomandata non era stata consegnata al destinatario poiché lo stesso risultava trasferito. Il parroco ha comunicato di aver nuovamente inviato al ricorrente la nota nella quale afferma di aver già provveduto ad apporre sul registro dei battesimi della Parrocchia l´annotazione richiesta dal ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierno ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Al riguardo il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato ha fornito adeguato riscontro apponendo a margine del registro dei battesimi l´annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari a soli euro 50 a carico del resistente, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli