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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067953]

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[doc. web. n. 1067953]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

In riscontro alla richiesta dell´interessato, il titolare del trattamento - nella specie, una società operante nel settore del rilascio di garanzie a tutela del credito - deve fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Bontempo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell´avv. Emerico Bontempo

nei confronti di

Centax S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da Centax S.p.A. -società finanziaria che presta un servizio di c.d. "garanzia-assegni"- ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano che "siano o siano stati" oggetto di trattamento da parte della società e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile. Il ricorrente ha chiesto altresì di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le finalità e le modalità del trattamento effettuato, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato.

La società, nel riscontrare l´istanza proposta dall´interessato, ha fornito indicazioni in ordine a logica, finalità e modalità del trattamento effettuato ed ha altresì dichiarato di aver acquisito i dati personali relativi all´interessato (espressamente indicati) in occasione di un pagamento da questi effettuato tramite assegno ad un esercizio commerciale convenzionato con la società medesima. La resistente ha altresì comunicato che, in virtù di obblighi contrattuali, gli esercizi convenzionati espongono "in modo visibile l´informativa ai sensi della legge n. 675/1996 all´uopo fornita da Centax" e che gli stessi sono tenuti "ad informare "preventivamente" il cliente che il negozio si avvale del servizio di garanzia assegni Centax (...) e a richiedere (...) su specifica indicazione dell´operatore Centax il relativo consenso al traente, senza il quale la procedura di rilascio della garanzia si blocca automaticamente".

Non soddisfatto di tale riscontro, l´interessato ha inviato una successiva istanza alla resistente con la quale rilevava sostanzialmente una mancata informativa e la conseguente impossibilità di prestare il previo consenso al trattamento dei dati che lo riguardano.

Non avendo ricevuto riscontro a tale comunicazione, lo stesso ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 20 gennaio 2003, la resistente, con nota anticipata via fax il 28 gennaio 2003, nel richiamare il riscontro già fornito all´interessato, ha sostenuto:

  • di non aver dato seguito alla seconda comunicazione del ricorrente non avendo rilevato nella stessa "alcuna ulteriore richiesta di informazioni ex art. 13" della legge n. 675/1996 rispetto a quanto già riscontrato con la nota del 27 settembre 2002 ;
  • che l´interessato avrebbe "comunicato i suoi (...) dati personali ed espresso il suo consenso al loro trattamento da parte di Centax" non direttamente all´operatore della società, "ma tramite un (...) incaricato alla raccolta del consenso presso il punto vendita" convenzionato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali relativi al ricorrente formulata nei confronti di una società operante nel settore del rilascio di garanzie a tutela del credito.

Il diritto di accedere ai dati personali dell´interessato, tutelato dall´art. 13 della legge n. 675/1996, consente allo stesso di richiedere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano oggetto di un trattamento in atto o di un pregresso trattamento per il quale il titolare sia in grado di fornire riscontro.

Tale riscontro è stato fornito anche per ciò che riguarda la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre che per l´accesso ai dati, e in relazione a tale profilo va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere l´eventuale responsabile del trattamento eventualmente designato. La società resistente, che non ha fornito riscontro a tale richiesta né in sede di risposta all´istanza proposta ex art. 13, né nel corso del procedimento, dovrà pertanto comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità instaura un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla resistente in relazione ai profili legati alle modalità di raccolta dei dati personali, con particolare riferimento all´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 ed al consenso al loro trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere il/i responsabile/e del trattamento eventualmente designato/i e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il termine di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067953
Data
12/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso