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Provvedimento del 06 febbraio 2003 [1067945]

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[doc. web. n. 1067945]

Provvedimento del 06 febbraio 2003

La sola disponibilità manifestata dal titolare del trattamento a far rettificare un´errata informazione riguardante l´interessato, non seguita dall´effettiva correzione, non costituisce adempimento all´esercizio del diritto di accesso dell´interessato, e comporta l´accoglimento del ricorso da questi presentato al Garante (nella specie, un istituto di credito non ha posto in essere concrete misure idonee ad eliminare un´errata segnalazione, pregiudizievole per l´interessato, dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine e le modalità di trattamento e di ottenere altresì l´immediata cessazione dell´illecito trattamento. Ciò con riferimento ad una segnalazione inviata dalla società ad una "centrale rischi" privata per un finanziamento che l´interessato dichiara di non avere mai richiesto.

Deutsche Bank S.p.A. - Gestione contenzioso Prestitempo aveva risposto all´istanza informando l´interessato, con nota datata 8 novembre 2002, di avere "richiesto l´acquisizione della documentazione relativa al finanziamento in oggetto", per poter fornire un riscontro in merito alla vicenda.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, sottolineando il mancato riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A. in ordine all´esistenza o meno di un rapporto contrattuale tra l´istituto di credito e l´interessato ed ipotizzando che la segnalazione contestata possa essere dovuta ad una omonimia.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 gennaio 2003, Deutsche Bank S.p.A. ha inviato in data 3 febbraio 2003 una nota con la quale, nel confermare l´esistenza di dati personali relativi all´interessato (di cui ha dato puntuale comunicazione) con riferimento ad un finanziamento erogato "in data 28/1/1997" e che risulta ancora in sofferenza, ha dichiarato che "a seguito delle (...) segnalazioni e del (...) disconoscimento del prestito" effettuato dal ricorrente, la società ha "attivato le procedure per eliminare ogni segnalazione pregiudizievole in capo al suo nominativo".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da un istituto di credito, con particolare riferimento alla segnalazione ad una centrale rischi privata di dati personali del ricorrente relativi ad un finanziamento che lo stesso dichiara di non aver mai richiesto.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali relativi al ricorrente e di conoscere le modalità del trattamento.

Il titolare del trattamento resistente ha fornito riscontro in ordine a tale richiesta, comunicando i dati personali detenuti in riferimento a XY in relazione ad un finanziamento che risultava erogato nel 1997 e dichiarando (in termini rilevanti anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") anche di aver attivato, a seguito del disconoscimento del prestito formulato dal ricorrente, le procedure per eliminare la segnalazione pregiudizievole allo stesso riferita.

Allo stato degli atti tale dichiarazione non è peraltro idonea a soddisfare le ulteriori richieste dell´interessato relative al trattamento ritenuto illecito in riferimento all´eccepita esattezza dei dati, richieste che vanno qualificate come opposizione al trattamento dei dati.

La pur dichiarata attivazione delle procedure non risulta al momento essersi concretizzata in misure idonee a porre fine al contestato trattamento.

Il ricorso va quindi accolto in ordine a tali richieste, nonché alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente alla quale Deutsche Bank S.p.A. non ha fornito riscontro. Il titolare del trattamento dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 15 aprile 2003, indicare l´origine dei dati personali del ricorrente e dare conferma dell´effettiva interruzione del trattamento dei dati relativi al ricorrente, confermando gli avvenuti adempimenti a questa Autorità entro la medesima data.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e all´opposizione al trattamento e ordina a Deutsche Bank S.p.A. di adempiere a tali richieste entro il 15 aprile 2003 nei termini di cui in motivazione, dando conferma degli avvenuti adempimenti a questa Autorità entro la medesima data;

b) non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso e di conoscere le modalità del trattamento.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067945
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso