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Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067941]

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[doc. web. n. 1067941]

Provvedimento del 6 febbraio 2003

La società che gestisce un centro per la revisione degli autoveicoli, presso il quale è stata curata la revisione del veicolo dell´interessato, può utilizzare i dati di questi (oltre che a fini di documentazione interna, fiscali e per la trasmissione degli atti alla Direzione generale della motorizzazione civile) anche per inviargli l´invito ad avvalersi nuovamente del centro in occasione di una successiva revisione, solo ove abbia previamente informato l´interessato di detto ulteriore trattamento dei suoi dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Pepe

nei confronti di

Stev s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L´interessato si era rivolto nel 2000 ad un´officina per la revisione di un veicolo di sua proprietà, revisione che è stata però effettuata da altro soggetto (Stev s.r.l.) con il quale il medesimo interessato non aveva avuto diretti rapporti. Nel novembre 2002 l´interessato ha ricevuto dalla Stev s.r.l. una cartolina con la quale, nel ricordare il termine per la nuova revisione dell´autoveicolo, gli veniva proposto il servizio offerto dalla società stessa.

Il 24 dicembre 2002 il ricorrente inviava a Stev s.r.l. un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine oltre alla logica, alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato. L´interessato chiedeva altresì di ottenere la cancellazione dei medesimi dati da archivi e sistemi informativi e l´attestazione che l´avvenuta cancellazione fosse portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati eventualmente comunicati.

Non avendo ricevuto alcun riscontro all´istanza l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con il quale ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 15 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 24 gennaio 2002, ha fornito riscontro all´interessato sostenendo che in data 15/1/2003 aveva inviato al ricorrente una missiva con la quale aveva fornito l´elenco dei dati personali detenuti. In quest´ultima Stev s.r.l. aveva anche precisato che:

  • il nominativo del ricorrente era presente "tra i dati inseriti nell´archivio informatico concernente i clienti della Società", avendo lo stesso effettuato presso il centro della società la revisione di un veicolo in data 11/12/2000;
  • i dati personali del ricorrente non erano stati né comunicati, né diffusi a terzi;
  • tutti i dati come descritti nella missiva erano stati cancellati dagli archivi informatici della società in data 30/12/2002.

Il ricorrente, con memoria anticipata via fax il 27 gennaio 2003, ha replicato sostenendo che il riscontro fornito dalla resistente non sarebbe adeguato in quanto non chiarirebbe la logica e la finalità del trattamento; ha inoltre sostenuto che l´espletamento delle operazioni di collaudo da parte di Stev s.r.l. non avrebbe comunque giustificato la creazione di "alcuna anagrafe della clientela".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di una cartolina con la quale un centro per la revisione di autoveicoli presso cui era stata in precedenza curata la revisione di un veicolo del ricorrente preannunciava la scadenza per effettuare una nuova revisione e invitava ad avvalersi nuovamente del centro.

Deve essere accolta la richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato. La resistente (che sul punto non ha fornito adeguato riscontro) dovrà comunicare all´interessato, entro il 15 aprile 2003, se è stata effettuata l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

In ordine alle ulteriori richieste del ricorrente la resistente ha fornito all´interessato sufficienti riscontri.

Sia pure in termini sintetici la società ha comunicato i dati detenuti informaticamente ed ha riassuntivamente descritto le caratteristiche del trattamento a mezzo di strumenti informatizzati dei dati del ricorrente acquisiti in occasione di un precedente intervento di revisione effettuato sull´autoveicolo dell´interessato, caratteristiche che permettono di individuare le modalità, le finalità e la logica del trattamento che con evidenza è stato finalizzato all´invio della cartolina indicata in premessa.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Quanto alle altre istanze relative al contestato trattamento, va osservato che:

a) non risulta che la resistente abbia provveduto ad informare l´interessato circa il trattamento effettuato ai sensi dell´art. 10, comma 1, della legge n. 675, in base al quale «l´interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati (…)», anche per precisare, come prescritto da tale disposizione, le finalità e le modalità del trattamento. Questa Autorità ha già avviato, nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della citata legge, una verifica in proposito.

b) la mancanza, alla data odierna, di un accertamento relativo all´informativa non permette di ritenere in questa sede fondata l´eccezione di illiceità del trattamento. Non risultano infatti allo stato idonei elementi probatori tali da escludere che i dati legittimamente conservati temporaneamente dal centro a fini di documentazione interna della revisione e/o a fini fiscali (ferma restando la trasmissione doverosa degli atti alla Direzione generale della motorizzazione civile: art. 4, comma 2, d.m. 23 ottobre 1996, n. 628) potessero essere utilizzati in modo parimenti legittimo anche per successivi contatti con l´interessato previamente informato ai sensi del citato art. 10.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a un quinto (euro 50) a carico di Stev s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e ordina a Stev s.r.l. di corrispondere a tale richiesta dell´interessato, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 aprile 2003, dando comunicazione a questa Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento;

b) in ordine alle ulteriori richieste dell´interessato relative alle modalità, alla logica, alle finalità del trattamento, all´origine e alla cancellazione dei dati, e disattesa ogni altra istanza, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Stev s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067941
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso