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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067798]

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[doc. web n. 1067798]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

La conservazione presso l´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati dell´interessato, relativi a ritardi nei pagamenti di rate di un finanziamento, deve essere giustificata e proporzionata alla luce dei criteri fissati nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002. Pertanto, la domanda di cancellazione rivolta alla società finanziaria va accolta limitatamente all´obbligo per la stessa di attivarsi per promuovere la cancellazione dei dati in questione dagli archivi delle "centrali rischi" cui erano stati comunicati, a decorrere dall´avvenuto decorso di un anno dall´estinzione del finanziamento senza perdite, pendenze o debiti residui.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Garulli, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Linea S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che nel 1999 aveva ottenuto un finanziamento da Linea S.p.A., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, il 5 marzo 2002, aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano comunicati alla "centrale rischi" del Consorzio per la tutela del credito (CTC) e riferiti ad un finanziamento estinto il 14 gennaio 2002. Ciò in quanto, a seguito di alcuni pregressi ritardi nei pagamenti, si era visto rifiutare nel febbraio del 2002 diverse richieste di finanziamento da altre società che avevano consultato la predetta "centrale rischi".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito l´istanza di cancellazione del proprio nominativo "da tutte le banche dati delle centrali rischi in cui risulta segnalato", ipotizzando tra l´altro di essere creditore di Linea S.p.A. di somme versate in più rispetto a quanto in precedenza dovuto a titolo di interessi. Ha chiesto in subordine al Garante di disporre la cancellazione con effetto solo dal 14 gennaio 2003 o da diversa data che risulti giustificata (all´esito del procedimento) applicando i principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 31 luglio 2002 sulle "centrali rischi".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 dicembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 - inviato mediante raccomandata a/r (che risulta ricevuta in data 30 dicembre 2002) ed anticipato via fax - Linea S.p.A. non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da una società finanziaria, con particolare riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi ad un finanziamento estinto nel gennaio 2002.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Pur in assenza di riscontro da parte di Linea S.p.A. risulta pacifico in atti che nel corso del finanziamento si sono verificati alcuni inadempimenti e ritardi e che il rapporto di finanziamento è stato estinto solo il 14 gennaio 2002.

Appare pertanto infondata la domanda principale di cancellazione formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. La richiesta di cancellazione avanzata dall´interessato il 5 marzo 2002 risultava infatti, all´epoca, prematura dal momento che la conservazione dei dati personali che lo riguardano nella banca dati della società e delle "centrali rischi" cui gli stessi erano stati comunicati non risultava eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all´inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private" - consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti - di dati aggiornati relativi ad una operazione di finanziamento per la quale si erano effettivamente verificati ritardi, anche di diversi mesi, nei pagamenti di più rate.

In base ad una valutazione riferita alla data odierna è invece meritevole di accoglimento l´istanza, proposta in via subordinata, con la quale il ricorrente ha chiesto che la cancellazione dei dati allo stesso relativi sia disposta con effetto solo dal 14 gennaio 2003, tenuto conto che, alla data di adozione della presente decisione, è sostanzialmente decorso il periodo di un anno indicato nel citato provvedimento generale del 31 luglio 2002 quale termine massimo di conservazione dei dati relativi a finanziamenti utilmente estinti senza perdite, debiti residui o pendenze.

Ciò anche in considerazione del fatto che, alla luce di quanto rilevato nel par. 3 del citato provvedimento generale del 31 luglio 2002 (che verrà allegato in copia alla presente decisione e le cui motivazioni si intendono qui richiamate come parte integrante della relativa motivazione), l´informativa rilasciata da Linea S.p.A., ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996, indicando in un unico contesto finalità eterogenee di trattamento dei dati, risultava vaga e generica e non permetteva agli interessati di comprendere le caratteristiche del trattamento che gli stessi si accingevano ad autorizzare. Nel caso di specie l´indicazione precisa degli estremi identificativi delle "centrali rischi" alle quali i dati sarebbero stati trasmessi, con una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento effettuato da queste ultime, avrebbe invece agevolato l´esercizio da parte dell´interessato dei diritti previsti dall´art. 13 della citata legge n. 675/1996, come indicato nel citato provvedimento di carattere generale.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi non più proporzionata, a decorrere dal 14 gennaio 2003, l´ulteriore permanenza dei dati personali relativi al finanziamento concesso all´interessato da Linea S.p.A. nelle banche dati delle "centrali rischi" cui sono stati comunicati.

La società resistente dovrà pertanto attivarsi, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento (qualora ciò non sia già avvenuto, tenuto conto di quanto disposto dal citato provvedimento generale del 31 luglio 2002 con riferimento ai tempi di conservazione dei dati relativi a finanziamenti estinti senza perdite o pendenze), per promuovere la cancellazione dei dati personali dell´interessato dalle "centrali rischi" cui gli stessi siano stati comunicati e, in particolare, dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (CTC), dando comunicazione del contenuto del presente provvedimento alle medesime "centrali rischi".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara parzialmente fondato il ricorso e per l´effetto ordina a Linea S.p.A. di adempiere, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi all´interessato.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli