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Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato - 21 novembre 2002 [1067520]

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[doc. web. n. 1067520]

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato - 21 novembre 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria d´inammissibilità.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 ottobre 2002, presentato da Medianet s.r.l. nei confronti di Massimo Cavazzini;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 12958 dell’11 ottobre 2002 con la quale questa Autorità ha invitato la società ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

VISTO l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

DICHIARA:

l’inammissibilità del ricorso.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067520
Data
21/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso