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Diritto di accesso - Legittimo il trattamento dei dati utilizzati dalle banche per le operazioni ordinarie - 25 novembre 2002 [1067506]

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[doc. web. n. 1067506]

Diritto di accesso - Legittimo il trattamento dei dati utilizzati dalle banche per le operazioni ordinarie - 25 novembre 2002

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente deduce di non aver ricevuto un riscontro idoneo a un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti della Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A, in qualità di tesoriere dell’Azienda sanitaria locale n. 6 di Livorno, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano utilizzati per la liquidazione di sussidi a soggetti affetti da sofferenza psichica.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2002, Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A, con nota anticipata via fax in data 12 novembre 2002, ha confermato quanto già sostenuto in un precedente riscontro fornito all’interessato in data 10 ottobre 2002, sostenendo che:

  • i dati riferiti al ricorrente "sono acquisiti in relazione alla erogazione e pagamento di contributi disposti dall’Azienda Unità sanitaria locale n. 6 di Livorno per la quale la Cassa di Risparmio di Livorno svolge il Servizio di Tesoreria";
  • "nell’espletamento di tale funzione (…) non circolano documentazioni dalle quali sia possibile desumere l’esistenza di particolari dati "sensibili" (…)";
  • nei propri archivi "si rilevano solamente dati comuni raccolti per documentare e giustificare la corretta esecuzione del mandato ricevuto";
  • di conseguenza non si ritiene di "dover procedere alla cancellazione dei dati personali" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali presso una banca che agisce in qualità di tesoriere di un’Azienda sanitaria locale.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione acquisita (e dalle dichiarazioni della società resistente della cui veridicità le persone che le hanno rilasciate rispondono ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), non emergono profili di illiceità del trattamento svolto nel caso di specie dalla Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A.

Dagli atti dell’odierno procedimento e di quello concernente un analogo ricorso proposto dal medesimo ricorrente nei confronti della menzionata (Asl ed esaminato con decisione del 21 novembre 2002), risulta che il trattamento dei dati personali in questione è svolto per l’esclusiva finalità di effettuare il pagamento periodico di alcuni mandati emessi a favore dell’interessato e che l’istituto, conformemente alle disposizioni relative alla conservazione della documentazione contabile, si limita, nei termini predetti, a conservare nei propri archivi dati personali "comuni" necessari per documentare le operazioni effettuate con ordinativi di pagamento "generici" che non fanno alcun riferimento alle ragioni del sussidio.

Non risultando comprovate violazioni di legge in proposito anche per quanto riguarda, allo stato, i tempi di conservazione dei dati, non può ritenersi fondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni personali che lo riguardano.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli