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Procedimento relativo ai ricorsi - Sanzioni penali per il titolare che fornisce false indicazioni al Garante - 8 novembre 2002 [1067380]

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[doc. web. n.1067380]

Procedimento relativo ai ricorsi - Sanzioni penali per il titolare che fornisce false indicazioni al Garante - 8 novembre 2002

Il titolare del trattamento risponde sul piano penale delle dichiarazioni rese nel procedimento dinanzi al Garante con le quali fornisce all´interessato indicazioni in merito al trattamento dei dati che lo riguardano.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Marco Fanì Covelli, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Fanì Covelli;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica recante l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici ("super sistema Mlm"), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", l’origine dei dati che lo riguardano, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi e l’attestazione dell’avvenuta comunicazione a terzi della cancellazione medesima.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la refusione delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 22 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di essere iscritto ai portali di "Libero" e di "Virgilio" e di partecipare al sistema Mlm americano ("Mlm American System");
  • che "per poter partecipare al predetto Sistema Mlm ha acquisito (…) indirizzi e-mail da vari siti pubblicati su Internet o da gruppi di discussione, cosiddetti "Newsgroup" ove (…) vi era pubblicato l’indirizzo e-mail del Sig. (…), probabilmente con il consenso quest’ultimo al trattamento dei propri dati (…)";
  • di non ricordare "con precisione su quale sito (…) vi era pubblicato l’indirizzo e-mail (…)" del ricorrente;
  • che "l’invio delle e-mail non aveva altro scopo che quello dell’invio stesso di inviti promozionali secondo le regole (…)" del suddetto Sistema Mlm;
  • di aver "provveduto (…) ad eliminare tutti gli indirizzi e-mail acquisiti da detti siti o Newsgroup, compreso l’indirizzo (…)" del ricorrente;
  • di non aver comunicato a terzi l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996 e all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, trattamento per il quale non trova applicazione l’art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall’ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al predetto sistema sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Il resistente, dopo la presentazione del ricorso al Garante, ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell’interessato (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), specificando l’origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità del trattamento svolto e comunicando l’avvenuta cancellazione dei dati medesimi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato già avviato un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 rispetto al trattamento dei dati mediante utilizzo del predetto sistema reperibile sul sito Internet http://multilevell.supereva.it.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Marco Fanì Covelli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067380
Data
08/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso