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Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione- 25 novembre 2002 [1067344]

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[doc. web. n. 1067344]

Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l´impropria utilizzazione- 25 novembre 2002 –

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non può ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Simonetti

nei confronti di

Setal Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente deduce di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 novembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con un fax in data 12 novembre 2002, asserendo:

  • di aver già riscontrato le richieste dell’interessato con raccomandata inviata in data 12 ottobre 2002 nella quale "sono state fornite tutte le notizie che erano state richieste";
  • gli estremi identificativi del titolare del trattamento;
  • che non risulta chiara la richiesta volta a conoscere il "responsabile legale del trattamento" e che comunque il resistente non ha nominato alcun responsabile del trattamento dei dati;
  • di aver rinvenuto l’indirizzo e-mail dell’interessato, asseritamente "impersonale", in occasione di una normale consultazione del sito Internet www.acquapark.it, nella cui home page l’indirizzo stesso era menzionato per "informazioni";
  • che, come già specificato in una nota del 12 ottobre 2002, non si sarebbe «posto in essere alcuna memorizzazione o trattamento di dati personali»;
  • che l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente "non sarà oggetto di ulteriori comunicazioni".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto anche precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675 (vedi Provv. del Garante dell’ 11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16 p. 39).

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti dai soggetti che curano i siti medesimi. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati (nel caso di specie, per «informazioni») non sono inoltre liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Il titolare del trattamento aveva fornito, prima della proposizione del ricorso, adeguato riscontro all’interessato in riferimento alla richiesta di conoscere l’origine dei dati personali e all’opposizione al loro trattamento, dichiarando anche di non aver memorizzato né l’indirizzo e-mail, né altri dati. Per tale ragione il ricorso deve essere per questa parte dichiarato infondato.

Nel corso del procedimento, il titolare ha anche fornito indicazioni circostanziate sugli estremi identificativi del titolare del trattamento e sull’assenza di responsabili formalmente designati ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675 (in relazione alla richiesta che, benché formulata dall’interessato in modo impreciso, senza chiaro riferimento alla figura specificamente disciplinata dall’art. 8 della legge n. 675/1996, va qualificata come richiesta volta a conoscere le coordinate identificative dei predetti responsabili). Per questa parte del ricorso va dichiarato quindi non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso in relazione alle richieste di conoscere l’origine dei dati personali e all’opposizione al loro futuro trattamento, nei termini di cui in motivazione;

b) non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che riguarda la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Setal Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067344
Data
25/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso