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Reti telematiche ed Internet - Anche l'invio di una sola e - mail commerciale è illecito in assenza dei presupposti di legge - 11 novembre ...

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[doc. web. n. 1067301]

Reti telematiche ed Internet - Anche l´invio di una sola e - mail commerciale è illecito in assenza dei presupposti di legge - 11 novembre 2002

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non può ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e - mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Simonetti

nei confronti di

Marco Berera;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi dell’eventuale «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati personali che lo riguardano, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente (che risulta aver già inoltrato un riscontro all’interessato in data 3 ottobre 2002), con nota del 29 ottobre 2002, ha sostenuto nelle due note:

  • di aver raccolto l’indirizzo e-mail dell’interessato da Internet;
  • di aver inviato "una sola e-mail (…)" al ricorrente al fine di pubblicizzare l´invenzione di un "programma di gestione, (…) stampa di foto, video (…)";
  • di non detenere alcuna "lista di nomi", né alcun dato personale relativo al ricorrente, non avendone memorizzato il nominativo dopo l´invio dell´e-mail.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l’invio di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Per quanto concerne l’opposizione al trattamento dei dati la richiesta deve essere dichiarata infondata avendo l’interessato ricevuto un idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso, contenente l’assicurazione che il trattamento era stato già interrotto, nonché altre indicazioni sulle finalità e modalità dello stesso.

Il resistente ha invece fornito nel corso del procedimento idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente concernente l’origine dei dati, integrando l’indicazione più generica formulata il 3 ottobre 2002, anteriormente al ricorso, per quanto riguarda la raccolta dell’indirizzo di posta elettronica.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, non risulta che il resistente abbia fornito allo stato risposta a tale istanza.

Limitatamente a questa parte il ricorso va quindi accolto.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari a un quinto dell’ammontare delle spese, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di tener conto della parziale soccombenza e di disporre la compensazione di parte delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione all’opposizione al trattamento dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alla richiesta di conoscere l’origine dei dati;

c) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina a Marco Berera di dare comunicazione al ricorrente degli estremi identificativi dello stesso entro il 31 gennaio 2003, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Marco Berera, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli