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Diritto di accesso - Conservazione della documentazione contabile da parte degli istituti di credito - 11 novembre 2002 [1067268]

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[doc. web. n. 1067268]

Diritto di accesso - Conservazione della documentazione contabile da parte degli istituti di credito - 11 novembre 2002

Costituisce idoneo adempimento alla richiesta di accesso la comunicazione all´interessato da parte di un istituto di credito dei dati relativi ad operazioni bancarie afferenti ad un libretto di deposito, detenuti nel rispetto delle disposizioni poste dalla normativa di settore in ordine ai tempi di conservazione della documentazione contabile.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Gaiardo, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente espone di non avere ottenuto idoneo riscontro da parte di Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A. ad una serie di istanze con le quali, pur omettendo un esplicito riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto di accedere a tutte le informazioni personali che la riguardano relative ad operazioni bancarie afferenti un libretto di deposito a risparmio nominativo, rilasciato in suo favore nel 1982, quando l´interessata era ancora minore, e della cui esistenza la stessa ha avuto notizia soltanto nel 2001.

Nel successivo ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo la rifusione delle spese sostenute per il procedimento e contestando l´idoneità del riscontro ottenuto dall´istituto di credito, il quale ha negato l´accesso alle informazioni richieste ritenendo che ciò sia precluso "alla luce dell´avvenuta scadenza dell´ordinario termine prescrizionale".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 ottobre 2002, Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A., con nota anticipata via fax il 28 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di non essere in grado di consentire "il richiesto accesso - quanto meno integrale - ai dati personali attinenti il libretto de quo", non essendo "più materialmente esistente" gran parte della documentazione relativa ad un "rapporto movimentato per l´ultima volta in data 17.5.1988" e ritenendo che siano "da tempo venuti meno i relativi obblighi di conservazione" a carico della banca medesima;
  • di aver comunque avviato le ricerche "a seguito delle quali è stato possibile reperire unicamente due distinte di prelievo dal libretto in questione", di cui è stata fornita copia alla ricorrente insieme ad alcuni "prospetti riportanti la movimentazione del rapporto".

Con nota del 31 ottobre 2002, la ricorrente ha preso atto dell´avvenuta comunicazione di informazioni relative al periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1986 e il 31 dicembre 1993, ma ha chiesto che le siano altresì fornite le informazioni relative alle operazioni effettuate in data antecedente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ad informazioni personali relative alle operazioni bancarie effettuate in relazione ad un libretto di deposito a risparmio nominativo rilasciato in favore dell´interessata.

L´istituto di credito titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, ed ha inviato -successivamente alla proposizione del ricorso- copia di alcuni prospetti relativi alle movimentazioni effettuate sul libretto in questione, nonché di tutti i dati relativi al rapporto in questione che la banca ha dichiarato essere ancora nella propria materiale disponibilità.

In ordine a queste e altre informazioni richieste il titolare del trattamento ha precisato (con dichiarazione di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante) che le stesse non sono più detenute dalla banca in relazione al tempo trascorso e alle modalità applicative prescelte per adempiere agli obblighi di conservazione della documentazione contabile fissati dal codice civile (art. 2220) e dall´art. 119 del d.lg. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in base al quale il cliente ha diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

In ordine al ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento la metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la necessità di disporre una parziale compensazione delle spese in considerazione del contenuto del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A. , che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 11 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli