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Diritto di accesso - Conservazione dei dati afferenti a finanziamenti estinti da oltre un anno - 19 dicembre 2002 [1067243]

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[doc web n. 1067243]

Diritto di accesso - Conservazione dei dati afferenti a finanziamenti estinti da oltre un anno - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Cataldi, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Consorzio per la tutela del credito (CTC) e Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Consorzio per la tutela del credito (CTC) e Crif S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati delle suddette centrali rischi nelle quali risultava segnalato per diversi finanziamenti. In particolare, il ricorrente lamentava la conservazione nella banca dati di CTC dell´informazione relativa ad un finanziamento estinto, senza pendenza o residuo alcuno, "sin dall´aprile 2000", nonché la presenza negli archivi di Crif S.p.A. di una serie di indicazioni in merito a tre finanziamenti "rifiutati", a tre estinti anticipatamente (di cui due da più di un anno e uno nel febbraio 2002) anche se con "segnalazione di rate non pagate già regolarizzate" ed uno relativo ad un finanziamento estinto anticipatamente nel 1997.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze di cancellazione e ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 novembre 2002, Consorzio per la tutela del credito (CTC) ha risposto, con nota pervenuta via fax in data 4 dicembre 2002, dichiarando di aver "provveduto, in data 3.12.02, alla cancellazione della segnalazione (...) al nome del sig. XY", pur avendo verificato l´esattezza della segnalazione medesima.

Con note inviate via fax il 6 e il 12 dicembre 2002, Crif S.p.A., nel sottolineare la propria natura di sistema di "referenziazione creditizia" e non di lista "di cattivi pagatori", ha dichiarato che:

  • il finanziamento estinto anticipatamente nel 1997, così come due delle "posizioni" relative ai finanziamenti "rifiutati", non sono più presenti "in centrale rischi, poiché già eliminate - ante ricorso - per decorrenza dei termini di permanenza normalmente applicati" (posizioni nn. 3, 8 e 9 del report Crif);
  • "la posizione relativa ad un finanziamento rifiutato (...) viene cancellata" (posizione 7);
  • "le posizioni relative a finanziamenti accordati, con evidenza di morosità e estinti anticipatamente (...) vengono sospese temporaneamente dalla visibilità in centrale rischi per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui sarà definito il quadro normativo emergente dal d.lg. 467/2001 ed in particolare adottato il codice di deontologia di settore (in attuazione dell´art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001) sulla cui base saranno assunte le determinazioni definitive" (posizioni nn. 1, 2 e 5);
  • la misura sospensiva adottata sarebbe "la sola in grado di salvaguardare ragionevolmente le legittime esigenze facenti capo ad entrambe le parti, in attesa di un imminente e definitivo intervento chiarificatore" e di impegnarsi "sin d´ora, a sostituire l´attuale misura transitoria della sospensione, non appena definiti i termini del codice deontologico, con un intervento immediato e nel rispetto della normativa (il rispetto delle disposizioni del codice deontologico avrà la caratteristica di condizione di liceità del trattamento)".

Crif Sp.A., alla luce del riscontro fornito, ha chiesto la compensazione delle spese.

Il ricorrente ha inviato una nota via fax in data 10 dicembre 2002 con la quale, nel prendere atto dei riscontri forniti dai due titolari del trattamento con i quali gli stessi avrebbero "sostanzialmente (…) accolto le richieste" dallo stesso precedentemente formulate, ha però ribadito la richiesta di cancellazione anche dei dati relativi ai predetti finanziamenti estinti anticipatamente, ma con evidenza di morosità, considerando "una palese violazione del principio di proporzionalità" di cui all´art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, la conservazione di tali dati "dopo un congruo lasso di tempo dall´avvenuto rimborso, senza pendenze".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da due c.d. "centrali rischi" private, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso le banche dati di queste ultime.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per la parte relativa alle richieste formulate dal ricorrente nei confronti del Consorzio per la tutela del credito (CTC). Il titolare del trattamento, sia pure a seguito del ricorso, ha infatti cancellato il nominativo dell´interessato contenuto nella propria banca dati in riferimento ad un finanziamento estinto da più di un anno.

Analogamente va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi del suddetto art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le richieste di cancellazione dei dati personali conservati da Crif S.p.A. e relativi ai tre finanziamenti "rifiutati" (nn. 7, 8 e 9 del report) e al finanziamento (n. 3, per il quale non risultava alcuna "segnalazione" di ritardi o inadempienze) estinto nel 1997, avendo il titolare di trattamento dichiarato che tali informazioni non sono più presenti nella propria banca dati.

Il ricorso va invece accolto in ordine alle richieste relative alla cancellazione dalla banca dati di Crif S.p.A. dei dati personali del ricorrente riferiti ai due finanziamenti estinti da più di un anno (posizioni nn. 1 e 2).

In proposito Crif S.p.A. ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente la visibilità di tali dati nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 20, comma 2, lett. e), del d.lg. n. 467/2001. Tuttavia, tale misura "temporanea" e interlocutoria non risulta soddisfacente e conforme a quanto segnalato da questa Autorità ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 con il provvedimento di carattere generale adottato il 31 luglio 2002 sulle "centrali rischi" private già comunicato alle società resistenti e le cui motivazioni, (che delineano un quadro minimo di necessarie prescrizioni operanti anche nel caso di specie), si intendono richiamate quali parti integranti della presente motivazione. Con esso il Garante ha segnalato "la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze)".

Deve ritenersi quindi illecita l´ulteriore conservazione nella banca dati di Crif S.p.A. consultabile da terzi l´ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente relativi ai due finanziamenti estinti entrambi da più ampio termine.

Va conseguentemente ordinato alla medesima società di cancellare i dati entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione e di dare comunicazione dell´avvenuta cancellazione, entro la medesima data, all´interessato e a questa Autorità.

Il ricorso va infine dichiarato infondato per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente conservati nella banca dati di Crif S.p.A. in relazione al finanziamento estinto nel 2002 (posizione n. 5). A differenza degli altri finanziamenti estinti da più lungo tempo, il trattamento dei dati personali relativi ad un finanziamento estinto da meno di un anno non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all´inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private", consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, di dati aggiornati ed esatti relativi ad una operazione di finanziamento per la quale si sono effettivamente verificati ritardi nei pagamenti.

Resta impregiudicato, in conformità ai principi affermati nel richiamato provvedimento del 31 luglio 2002, l´obbligo della società di cancellare i dati nella centrale rischi alla scadenza del congruo periodo decorrente dalla data dell´avvenuta estinzione del finanziamento, nonché il diritto dell´interessato di formulare, ove ciò non avvenga, una nuova e motivata richiesta di cancellazione.

Per quanto concerne le spese va posto a carico dei titolari resistenti un ammontare pari a 150 euro delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), a seguito di parziale compensazione in misura pari a 100 euro per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente, al ricorrente.

Il predetto ammontare di 150 euro è posto in misura pari alla metà (75 euro) a carico del Consorzio per la tutela del credito (CTC) e, per l´altra metà (75 euro), di Crif S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente conservati dal Consorzio per la tutela del credito (CTC);

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di cancellazione dalla banca dati di Crif S.p.A. relative ai finanziamenti "rifiutati" e al finanziamento estinto dal ricorrente nel 1997 (posizioni nn. 3, 7, 8 e 9);

c) accoglie il ricorso per la parte relativa alla richiesta di cancellazione dalla banca dati di Crif S.p.A. dei dati personali del ricorrente relativi ai due finanziamenti estinti da più di un anno (posizione nn. 1 e 2) e per l´effetto ordina a Crif S.p.A. ai sensi dell´art. 29, comma 4 della legge n. 675/1996 di cancellare tali dati dalla propria banca dati entro il termine di cui in motivazione, dando conferma dell´avvenuto adempimento all´interessato e a questa Autorità entro la medesima data;

d) dichiara infondato il ricorso in merito alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi al finanziamento estinto nel corso del 2002 (posizione n. 5) nei termini di cui in motivazione;

e) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 150 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà (75 euro) a carico del Consorzio per la tutela del credito (CTC) e, per l´altra metà (75 euro), a carico di Crif S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli