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Diritti dell'interessato e consenso - ''Centrali rischi'' private: se la segnalazione è recente i dati possono essere conservati -30 dicembre 2002...

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[doc. web n. 1067227]

Diritti dell´interessato e consenso - ´´Centrali rischi´´ private: se la segnalazione è recente i dati possono essere conservati -30 dicembre 2002

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giuseppa Corsi, rappresentata e difesa dall´avv. Raffaele Di Stefano presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Finconsumo Banca S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giorgio Gentilli presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, che aveva stipulato con Finconsumo Banca S.p.A. un contratto di finanziamento (cd. contratto Carta n. 50/92772) avente ad oggetto la concessione di una linea di credito di euro 780,00, espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere dal predetto istituto di credito la cancellazione dei dati che la riguardano dagli archivi del Consorzio per la tutela del credito-(CTC), al quale tali informazioni erano state comunicate dalla resistente a causa di alcuni ritardi nel pagamento delle rate del citato finanziamento (ritardi riconosciuti dalla medesima interessata).

Nel predetto riscontro Finconsumo Banca S.p.A. ha sostenuto di non poter procedere alla cancellazione dei dati della ricorrente in quanto gli stessi risultano inseriti nella banca dati del Consorzio tutela del credito-(CTC) "correttamente (…) a seguito del mancato puntuale pagamento delle rate" del finanziamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 dicembre 2002, Finconsumo Banca S.p.A., con nota del 27 dicembre 2002 ha dichiarato:

  • di eccepire il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che "l´eventuale ordine di cancellazione dovrebbe essere rivolto" al Consorzio per la tutela del credito;
  • che "il contratto Carta (…) reca in calce al modulo (…) la clausola relativa al trattamento dei dati personali (…)";
  • che "tale clausola è stata sottoscritta dalla ricorrente (…)";
  • che l´interessata "è intercorsa in ripetuti ritardi nei pagamenti dei rimborsi mensili";
  • "tali ritardi, oltre che ripetuti, sono stati notevoli, superando i 120 giorni";
  • di aver segnalato il nominativo della ricorrente al CTC dopo che la stessa "è stata ripetutamente informata dal Servizio Carte di Finconsumo Banca degli inadempimenti predetti, con l´invio degli estratti conto mensili";

di ritenere pertanto infondate le richieste dell´interessata chiedendo di porre le spese del procedimento a suo carico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione dagli archivi di una "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi ad un´operazione di finanziamento rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si sono verificati ritardi nel pagamento di alcune rate.

Deve essere respinta l´eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente.

La richiesta rivolta all´istituto di credito si configura come una opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati, con specifico riferimento all´avvenuta, e ripetuta, comunicazione degli stessi alla banca dati di una "centrale rischi" che li tratta in qualità di autonomo titolare del trattamento, e che procede alla loro modificazione e cancellazione solo su richiesta della società che li ha comunicati (v. anche, in senso analogo, la decisione adottata su ricorso nei confronti della medesima resistente l´11 novembre 2002). Ciò sulla base degli specifici obblighi contrattuali che regolano il predetto sistema di rilevazione del rischio creditizio ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento (che viene monitorato dalla banca o dalla società finanziaria che ha concesso il prestito).

Il ricorso è però infondato.

La richiesta dell´interessata riguarda un finanziamento (per il cui rimborso risultano ritardi nei pagamenti) che è stato segnalato recentemente alla banca dati di una centrale rischi.

La permanenza dei dati in tale archivio non risulta nel caso di specie contrastare con la normativa sulla protezione dei dati personali anche in riferimento ai criteri relativi a tali trattamenti indicati da questa Autorità con il provvedimento generale del 31 luglio 2002 (pubblicato sul sito del Garante all´indirizzo www.garanteprivacy.it).

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione del genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli