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Dati sensibili - Anche il registro dei battezzati può essere aggiornato - 25 novembre 2002 [1067179]

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[doc. web. n. 1067179]

Dati sensibili - Anche il registro dei battezzati può essere aggiornato - 25 novembre 2002

L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle personali convinzioni religiose originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati della propria intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata al parroco della Parrocchia di Vignola (Modena) ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l’annotazione a margine del registro dei battezzati della parrocchia, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 7 novembre 2002 a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuto in data 12 novembre 2002 come da ricevuta in atti), non è stato fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell’interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di apporre nel menzionato registro l’annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un’istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l’interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all’appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, Provv. del 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54), "l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell’avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

All’istanza legittimamente formulata alla Parrocchia di Vignola non è stato fornito alcun riscontro, anche a seguito del ricorso.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto provvedere ad effettuare l’annotazione richiesta nel registro dei battesimi, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2002.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di apporre entro il 20 febbraio 2002 l’annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi della Parrocchia di Vignola (Modena), nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la medesima data dell’avvenuto adempimento;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli