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Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie solo se c'è il consenso - 25 ottobre 2002 [1066626]

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[doc. web. n. 1066626]

Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie  solo se c´è il consenso - 25 ottobre 2002

L´utilizzazione degli indirizzi di posta elettronica, anche se reperiti direttamente su Internet, non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail di carattere pubblicitario senza il preventivo consenso dell´interessato o in assenza degli altri presupposti di legge.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Danilo Cussini

nei confronti di

Uomini e affari s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Uomini e affari s.r.l. ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l’origine, la logica e le finalità e gli estremi identificativi del responsabile del relativo trattamento, opponendosi altresì all’ulteriore trattamento dei medesimi dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Uomini e affari s.r.l. ha fornito riscontro con nota del 10 ottobre 2002, sostenendo:

  • che l’e-mail in questione "è stata effettivamente inviata per mero errore (…)" come già specificato nella risposta datata 16 settembre 2002 "ed a seguito dell’inserimento - effettuato da un collaboratore della scrivente - (…) dell’indirizzo di posta elettronica» del ricorrente «nel database degli iscritti alla newsletter di Affari Italiani";
  • che "allo stato attuale non esistono trattamenti che concernano i dati relativi (…)" al ricorrente;
  • di aver provveduto alla cancellazione del dato relativo all’indirizzo e-mail dell’interessato;
  • che la suddetta cancellazione "è stata portata (…) a conoscenza dei soggetti dipendenti di Uomini ed Affari (…)";
  • che anche "i dati (…) oggetto di trattamento (…) in relazione al ricorso" in questione "verranno definitivamente cancellati (…)" non appena sarà portato a termine il procedimento attualmente in corso.

Il titolare del trattamento ha inoltre fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed, altresì, copia della notificazione presentata al Garante ai sensi dell’art. 7 della legge n. 675 contenente, fra l’altro, l’indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento svolto e l’elencazione delle misure di sicurezza adottate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente in merito all’origine dei dati, alla logica, alle finalità del trattamento e alle modalità della loro avvenuta cancellazione, con particolare riguardo all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente. Il titolare del trattamento ha inoltre fornito all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Uomini e affari s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli