g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 16 ottobre 2002 [1066561]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066561]

Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 16 ottobre 2002

Ove ricorrano giusti motivi legati alla specificità della vicenda esaminata, il Garante, in sede di decisione del ricorso, può discrezionalmente compensare in tutto o in parte le spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato del sig. Luca Castellucci

nei confronti di

Velvet Rock Club;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente non richiesto inviato tramite una comunicazione e-mail da Velvet Rock Club, contesta di non aver ricevuto riscontro "a termini di legge" ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, nella persona del sig. Riccardo Borghese, responsabile dell’associazione Velvet Rock Club, con nota inviata via in data 27 settembre 2002, ha sostenuto:

  • di aver già fornito riscontro alle istanze dell’interessato sia via e-mail, sia con nota inviata con raccomandata a/r in data 5 agosto 2002 (di cui allega ricevuta), nella quale gli veniva comunicata l’avvenuta cancellazione del suo indirizzo e-mail;
  • di inviare comunicazioni e-mail per promuovere le attività dell’associazione solo a persone che hanno fornito "il loro (riscontrabile) consenso";
  • che l’indirizzo e-mail dell’interessato potrebbe essere stato inserito automaticamente nella mailing list dell’associazione a seguito di un precedente invio di una comunicazione indesiderata da parte dell’interessato medesimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

In riferimento all’opposizione al trattamento dei dati, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, indicando le modalità e le finalità del trattamento svolto e precisando di aver già cancellato l’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13 e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli