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Procedimento relativo ai ricorsi - Lo spammer cancella idati e si adopera per non utilizzarli in futuro - 6 settembre 2002 [1066311]

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[doc web n. 1066311]

Procedimento relativo ai ricorsi - Lo spammer cancella idati e si adopera per non utilizzarli in futuro - 6 settembre 2002

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento innanzi al Garante dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (un´associazione culturale che aveva inviato una e-mail promozionale senza il consenso dell´interessato ho poi aderito alle richieste, cancellando tra l´altro i dati e attestando si essersi adoperato per prevenire in futuro l´illecito utilizzo).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampiero Umile

nei confronti di

CDM - Centro Didattico Musicateatrodanza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dall´associazione culturale CDM-Centro Didattico Musicateatrodanza tramite una comunicazione e-mail non richiesta, deduce di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l´invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´associazione resistente ha risposto con una memoria datata 22 luglio 2002 indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e precisando:

  • che "l´email del signor Umile è stata estratta da un gruppo di discussione nell´ambito della musica trovato sulla rete";
  • che "l´atteggiamento sprovveduto - senza declinare per questo la responsabilità - è stato in qualche misura favorito anche dalla complessità della materia soprattutto per ciò che attiene alla rete";
  • di aver cancellato l´indirizzo e-mail dell´interessato e di aver, contestualmente, "provveduto ad inibire qualsiasi attività - benché sperimentale - di comunicazione via rete con soggetti diversi dai propri associati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´associazione resistente ha infatti fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, specificando l´origine dei dati. Il titolare del trattamento ha altresì dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente e di volersi astenere per il futuro dal trattamento dei dati personali, e in particolare degli indirizzi e-mail, in assenza di idonea manifestazione di consenso da parte degli interessati. Ciò con dichiarazione della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi inerenti al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di CDM - Centro Didattico Musicateatrodanza, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli