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Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento - 30 settembre 2002 [1066244]

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[doc web n. 1066244]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento - 30 settembre 2002

Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce la Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento danni derivanti dall´illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Flavio Pastore

nei confronti di

sig. Massimiliano Losa, in qualità di titolare dell´impresa individuale Pubbliwebtech;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro dal sig. Massimiliano Losa, titolare dell´impresa individuale Pubbliwebtech, ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica di contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l´altro, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi altresì al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la legittimità delle proprie richieste (contestata nel frattempo dal titolare del trattamento), chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento e di ottenere il risarcimento del danno.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 6 settembre 2002, sostenendo di:

  • aver già fornito riscontro all´istanza presentata dall´interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996;
  • aver rinvenuto gli indirizzi di posta elettronica relativi al ricorrente su un sito Internet di cui lo stesso è risultato co-realizzatore;
  • aver inviato "non un messaggio pubblicitario, ma (…) una richiesta di acquisto dei banner disponibili sul sito sopra citato";
  • aver ritenuto "di poter legittimamente trattare il dato personale per l´esecuzione di misure precontrattuali ipotizzando che la pubblicazione dell´indirizzo potesse integrare la palese disponibilità dell´interessato a venire contattato";
  • non aver memorizzato i dati personali del ricorrente "in nessun database in possesso dell´impresa", di aver cancellato l´indirizzo dello stesso e di aver adottato "tutte le misure utili ad evitare ulteriori invii di comunicazioni non richieste".

Con la medesima nota, la parte resistente ha chiesto di porre le spese a carico del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità asseritamente promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso della stessa od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16 p. 39).

In riferimento alle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente nel corso del procedimento, precisando di non aver designato responsabili del trattamento, di non detenere in archivio l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato e di aver adottato tutte le misure per evitare ulteriori invii di comunicazioni non richieste.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dell´interessato volte ad ottenere il risarcimento del danno, nei termini in cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Massimiliano Losa, in qualità di titolare dell´impresa individuale Pubbliwebtech, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066244
Data
30/09/02

Tipologie

Decisione su ricorso