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Dati sensibili - Registro dei battezzi e diritto di aggiornamento - 30 settembre 2002 [1066154]

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[doc web n. 1066154]

Dati sensibili - registro dei battezzi e diritto di aggiornamento - 30 settembre 2002

L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle proprie convinzioni religiose originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati della propria intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l´annotazione a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento e SS. Martiri Canadesi in Roma, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il viceparroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 2 settembre 2002, ha comunicato che la richiesta del ricorrente è stata accolta e che si è anche dato avviso al Vicariato di Roma "a norma del codice di diritto canonico".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato in un altro provvedimento relativo ad un caso analogo, con il quale il Garante ha rilevato che "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…" (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), la richiesta dell´odierno ricorrente è legittima essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, il viceparroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato ha fornito un riscontro alle richieste del ricorrente che deve ritenersi adeguato. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli