g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - La sottoscrizione dei ricorsi proposti tramite praticanti avvocati è soggetta ad autenticazione - 4 luglio 2002...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065876]

Procedimento relativo ai ricorsi - La sottoscrizione dei ricorsi proposti tramite praticanti avvocati è soggetta ad autenticazione - 4 luglio 2002

Nel caso in cui il ricorso proposto dall´interessato venga sottoscritto da un praticante iscritto nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza è comunque indispensabile l´autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge, pena la sua inammissibilità.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal dottor ZY in qualità di rappresentante della Sig.a XY

nei confronti di

Automobile Club d’Italia (ACI);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente ha recentemente ottenuto, con decreto del prefetto di Bologna, l’autorizzazione al cambiamento del proprio nome.

Il nuovo nome è stato annotato nell’atto di nascita e l’interessata ha poi ottenuto un nuovo numero di codice fiscale. In seguito, in quanto proprietaria di un autoveicolo, l’interessata ha chiesto all’Automobile Club d’Italia (ACI), in qualità di conservatore del Pubblico registro automobilistico, l’aggiornamento dei dati personali che la riguardano (nome e codice fiscale).

La ricorrente lamenta che l’ACI abbia riscontrato tale istanza chiedendo di presentare una formale richiesta di rettifica dei dati accompagnata dal versamento di una somma di denaro (a titolo di imposta provinciale di trascrizione, emolumenti PRA, bollo note e sanzione amministrativa per ritardo nella richiesta di trasmissione).

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata contesta il richiamo a tale procedura. A suo avviso, la richiesta di aggiornamento dei dati, attraverso il procedimento indicato dall’ACI, non sarebbe prevista specificamente da alcuna norma di legge. Sarebbe pertanto illegittimo subordinare l’esercizio di un diritto previsto dall’art. 13 alla corresponsione di oneri.

L’interessata chiede pertanto che il Garante ordini la cessazione del comportamento illegittimo, prescrivendo all’ACI di aggiornare i dati personali in questione e ponendo a carico del medesimo ente le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’ACI ha risposto con note anticipate via fax il 28 maggio ed il 5 giugno 2002, deducendo che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la firma della ricorrente sarebbe stata autenticata da persona non iscritta all’albo degli avvocati;
  • il ricorso sarebbe inammissibile anche in ragione del fatto che l’eventuale diniego di iscrizione al PRA dovrebbe essere fatto valere dinanzi al tribunale ai sensi dell’art. 40 del r.d. n. 1814/1927;
  • quanto al merito, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto l’operato del PRA di Bologna sarebbe conforme a legge;
  • le richieste rivolte all’interessata mirano ad assicurare la funzione di garanzia e di "certezza nei rapporti giuridici riguardanti gli autoveicoli" propri del PRA;
  • la funzione propria del PRA imporrebbe "l’annotazione di qualsiasi vicenda atta a turbare detta certezza quale…la modifica del nome del titolare del diritto di proprietà di un veicolo già iscritto nel Registro".

In replica, l’interessato ha, tra l’altro, dedotto che:

  • la sottoscrizione del ricorso sarebbe validamente autenticata atteso che la persona cui è stato conferito l’incarico di seguire il ricorso in questione sarebbe iscritto all’albo dei praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio;
  • i diritti tutelati dalla legge n. 675/1996, "involgendo interessi più alti di quelli connessi alla pubblicità notizia del PRA, dovrebbero essere garantiti a prescindere dalle condizioni economiche del soggetto richiedente".

Le posizioni delle parti (le quali, nel corso del procedimento, hanno espresso il proprio assenso sulla proroga di venti giorni del termine di decisione del ricorso) sono state ulteriormente esposte nel corso delle audizioni del 6 e del 26 giugno 2002.

CIÓ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell’interessata svolto dall’ACI in occasione di una richiesta di aggiornamento di alcune informazioni contenute nel Pubblico registro automobilistico.

L’eccezione relativa all’autenticazione della sottoscrizione del ricorso è fondata. L’art. 18, comma 1, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 prescrive che il ricorso al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 deve essere munito di sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata nelle forme di legge.

Il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo dispone che: "l’autenticazione non è richiesta qualora la sottoscrizione sia apposta presso l’Ufficio o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile". La norma reca un esplicito riferimento sia alle modalità di conferimento della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., sia alla necessità di una contestuale iscrizione all’albo degli avvocati.

Tali requisiti non ricorrono interamente nel caso di specie, nel quale il ricorso è munito di sottoscrizione non autenticata apposta in Bologna da procuratore che risulta iscritto non nell’albo degli avvocati, ma nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza che svolgono pratica nel termini previsti dall’art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni e integrazioni.

Il ricorso non può ritenersi validamente proposto e va pertanto dichiarato inammissibile, senza pregiudizio dei diritti esercitati in nome della ricorrente.

Considerata la specificità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (10)