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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso mancante della previa istanza, se non è regolarizzato, è inammissibile - 25 giugno 2002 [1065626]

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[doc. web. n. 1065626]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso mancante della previa istanza, se non è regolarizzato, è inammissibile - 25 giugno 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 comporta una declaratoria d´inammissibilità (fattispecie in cui il ricorrente, benchè specificamente invitato dal Garante, ha omesso di produrre la copia dell´istanza di cui all´art. 13 della legge).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Emanuele Andretta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che siano state comunicate, in modo asseritamente illegittimo, ad un legale una serie di informazioni che lo riguardano relative ad alcune operazioni bancarie. Tali dati, acquisiti in presunta violazione degli obblighi del c.d. segreto bancario, sarebbero poi stati "abusivamente utilizzati in sede giudiziaria".

L’interessato chiede pertanto "l’immediata sospensione" delle operazioni di trattamento dei predetti dati personali.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

L’atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall’art. 29 della medesima legge. Il procedimento previsto dall’art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all’art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch’essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all’art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Va precisato infatti che la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell’ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile". Ma di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in questione. Il ricorrente si è infatti limitato a chiedere l’immediata sospensione del trattamento dei propri dati senza peraltro fornire alcun elemento di informazione sulla vicenda giudiziaria nella quale i dati di cui viene denunciata l’illegittima acquisizione sarebbero attualmente utilizzati, né sull’imminenza e irreparabilità dei pregiudizi che deriverebbero dall’utilizzo dei dati stessi nella predetta vicenda.

L’atto inizialmente inviato non conteneva neppure una precisa individuazione del titolare del trattamento, non risultando chiaro se il ricorso fosse rivolto nei confronti dell’avvocato entrato in possesso dei dati in questione o anche dell’istituto di credito che li avrebbe illegittimamente comunicati.

Va peraltro notato che il ricorso risulta altresì privo della necessaria prova del previo esercizio dei diritti dell´art. 13 della legge n. 675. Al riguardo si rileva che questa Autorità con nota del 20 maggio 2001 ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso inviando appunto copia delle istanze precedentemente rivolte al o ai titolari del trattamento.

In risposta al predetto invito a regolarizzare il ricorso è però pervenuta solo una fotocopia dell’atto, datata 3 maggio 2002, già inviata precedentemente, privo peraltro di ogni allegato che potesse dimostrare il previo esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, lì 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli