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Attività giornalistica - Il diritto di cronaca può essere esercitato solo nel rispetto della dignità delle persone - 10 aprile 2002 [1065203]

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[doc. web. n. 1065203]

Attività giornalistica - Il diritto di cronaca può essere esercitato solo nel rispetto della dignità delle persone - 10 aprile 2002

Facendo seguito a precedenti comunicati-stampa concernenti il c.d. "caso Cogne", nei quali ha invitato gli organi di informazione ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, un bambino di sette anni, il Garante richiama ulteriormente l´attenzione degli operatori del settore, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella tragica vicenda al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute riguardo al delitto di Cogne e le notizie riportate dai mezzi di informazione;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Vasto clamore ha destato nel pubblico la recente morte, a Cogne, di un bimbo di tre anni.

Il caso ha avuto ampio risalto negli organi di informazione, i quali, nel rendere noti gli sviluppi delle indagini (che hanno portato all’arresto e, successivamente, alla scarcerazione della madre del bimbo, attualmente indagata per il delitto) si sono più volte soffermati a fornire informazioni e dettagli sull’intera famiglia e su persone coinvolte, anche indirettamente, nella vicenda.

Sulla condotta dei mezzi di informazione sono stati mossi, da più parti, numerosi rilievi e critiche. Molteplici sono state anche le segnalazioni pervenute al Garante nelle quali è stata particolarmente evidenziata l’intrusione, da parte degli organi di informazione, nella vita e nel dolore della famiglia sconvolta dal tragico evento.

Particolare preoccupazione hanno destato, soprattutto, le immagini e le informazioni ripetutamente diffuse da alcune testate giornalistiche concernenti il fratello della vittima, un bambino di 7 anni. Ci si riferisce, tra le altre, sia alle immagini -carpite con un teleobiettivo- di un cartello di benvenuto scritto dal bambino per salutare la madre appena scarcerata, sia alle informazioni su frasi, sentimenti o stati d’animo attribuiti al bambino medesimo.

Notevoli dubbi ha, altresì, suscitato l’iniziativa di creare un sito dedicato al piccolo deceduto, nel quale -anche attraverso collegamenti a quotidiani on line- è possibile reperire fotografie della famiglia, informazioni sull’indagine in corso (tra cui anche le dichiarazioni rese dal bambino di 7 anni al magistrato) e commenti del pubblico sulla vicenda.

OSSERVA

Questa Autorità ha già avuto occasione di intervenire sul delicato caso di Cogne, richiamando l’attenzione degli organi di informazione sulla necessità di trattare i fatti nel rispetto delle norme poste a tutela della dignità e della riservatezza della persona umana.

Il Garante, in particolare, ha invitato i medesimi organi ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, sottolineando come, anche in casi di grande rilevanza pubblica, quale quello ora riportato, la normativa in materia di protezione dei dati personali preveda particolari garanzie a favore dei minori (vedi i comunicati del 25 e 29 marzo 2002, in www.garanteprivacy.it).

La speciale protezione accordata a tali soggetti trova fondamento, in particolare, nell’art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), il quale espressamente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca A tale scopo, la disposizione citata -anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995)- impone specifici vincoli agli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie e immagini riguardanti minorenni coinvolti a vario titolo in episodi di cronaca.

Tali vincoli sono giustificati, soprattutto, dall’esigenza di garantire la maturazione del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l’armonico sviluppo.

In relazione al fatto accaduto a Cogne, la necessità di sottrarre il fratello della vittima all’attenzione degli organi di informazione e del pubblico trova, inoltre, un valido motivo nell’esigenza di limitare altri gravi condizionamenti sulla sua personalità, già fortemente turbata dai terribili eventi che hanno investito la sua famiglia.

Ciò rende pertanto doveroso, da parte di questa Autorità, richiamare ulteriormente l’attenzione degli operatori di tutti i mezzi di informazione, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella vicenda di Cogne al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori.

È opportuno sottolineare, altresì, le peculiari responsabilità per questi temi, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Responsabilità, queste, che trovano specifico fondamento nel compito, attribuito a tale servizio, di garantire alla collettività un’informazione di qualità, imparziale e corretta.

Tali doveri hanno trovato espressione in numerosi documenti, fra i quali, si possono ricordare i principi sanciti nella Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico (Usigrai - Roma, luglio 1990), successivamente richiamati e sviluppati nella Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico RAI (dicembre 1995). In particolare, tale ultimo documento evidenzia l’impegno del giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore", nonché a rispettare la discrezione e la riservatezza della persona. Ciò, soprattutto quando, nelle vicende narrate, siano coinvolti minori.

Specifiche forme di tutela sono state previste anche dal d.P.R. 8 febbraio 2001 (Approvazione del Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2000/2002). In esso, tra l’altro, è sancito l’impegno della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire, nelle sue trasmissioni, il pieno rispetto della riservatezza e della dignità delle persone, nonché di vigilare sull’effettiva applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (art. 10).

Prescrizioni analoghe sono ricavabili anche nell’atto di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato il 13 febbraio 1997 dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ciò, anche con riferimento ai minori in quanto radio e telespettatori.

Occorre segnalare, inoltre, che l’attenzione rivolta da molti organi di informazione al fratello della piccola vittima, nonché le modalità con cui tali organi hanno riferito della sua posizione in relazione all’intera vicenda o dei suoi presunti stati d’animo, si pongono in contrasto non solo con i principi in materia di tutela della riservatezza e con le regole deontologiche sull’esercizio della professione giornalistica, ma anche con riferimento ad altre specifiche norme dell’ordinamento.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni del codice di procedura penale e alle altre norme sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato (art. 114, comma 6, c. p. p. e art. 13 del d.P.R. n. 448/1988).

Accanto alla specifica protezione riservata ai minori, occorre ricordare anche che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali individua alcune ulteriori garanzie a tutela della sfera privata dei singoli, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca. Tra questi rileva, in particolare, l’obbligo, per i giornalisti, di trattare le informazioni di carattere personale nel rispetto dell’essenzialità delle informazioni stesse con riferimento alla rilevanza pubblica dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del Codice di deontologia dei giornalisti sopra citato).

In relazione alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla vicenda stessa, si deve evidenziare che la corretta applicazione del principio dell’essenzialità dell’informazione ora richiamato impone agli operatori dell’informazione di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulle modalità della loro acquisizione, evitando di diffondere quelle che attengano a comportamenti o a persone non direttamente connessi alla vicenda riportata.

Infine, particolare attenzione, anche in relazione alle modalità con cui sono state riprese e diffuse talune immagini da parte degli operatori televisivi, deve essere dedicata alla disposizione che sanziona penalmente chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, nonché chiunque riveli o diffonda, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi predetti (art. 615 bis codice penale).

Fermo restando quanto di competenza dell’autorità giudiziaria, il Garante si riserva di effettuare ulteriori controlli nonché di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti dei singoli organi di stampa, degli operatori della radio e della televisione, nonché dei gestori di servizi di informazione operanti anche attraverso Internet, che già si sono occupati della vicenda in esame. Ciò, anche avuto riguardo alle modalità con cui gli stessi provvederanno ad adeguarsi ai principi richiamati nel presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 , segnala agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati anche in relazione all’eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nonché ai Consigli regionali dell’Ordine medesimo.


Roma, 10 aprile 2002


ILPRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli