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Diritto di accesso - La richiesta di accesso ai dati può essere rivolta anche nei confronti di più soggetti - 17 aprile 2002 [1065117]

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[doc. web. n. 1065117]

Diritto di accesso - La richiesta di accesso ai dati può essere rivolta anche nei confronti di più soggetti - 17 aprile 2002

L´interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, attribuitogli dall´art. 13 della legge n. 675/1996, non solo nei confronti del titolare del trattamento -nella specie, il datore di lavoro-, ma anche del responsabile, ove nominato, nonchè di altro autonomo titolare -nella specie, una società esterna incaricata dal datore-, che svolga anche mere operazioni di elaborazione dati, comunicati dal titolare stesso. 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo Pellegrino

nei confronti di

Finsiel S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Finsiel S.p.A., ora in servizio presso Telesoft S.p.A., lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad una serie di richieste avanzate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 con le quali aveva chiesto l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, nonché la logica e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando di aver ricevuto, in epoca successiva ad una comunicazione di Finsiel S.p.A. con la quale la stessa società affermava di non essere più in possesso di dati dell’interessato, documentazione dalla quale si evincerebbe invece che tale società titolare del trattamento tratterebbe tuttora tali dati.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 22 marzo 2002, il titolare del trattamento ha risposto con nota in data 3 aprile 2002 nella quale ha precisato che:

  • a far data dal 1° marzo 2001 il rapporto di lavoro del dipendente è "passato senza soluzione di continuità a Telesoft S.p.A." che rivestirebbe pertanto il ruolo di titolare del trattamento;
  • Finsiel S.p.A. conserverebbe "i soli dati retributivi, fiscali e contributivi";
  • la documentazione consegnata da Telesoft S.p.A. con intestazione Finsiel "è conseguenza del fatto che alcune attività di trattamento di dati personali relative al personale interessato dalla cessione di ramo d’azienda sono continuate in Finsiel per conto di Telesoft, nonché per rispettare specifici accordi sindacali…";
  • l’interessato dovrebbe pertanto prendere contatto con Telesoft S.p.A. "qualora intendesse esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996";
  • qualora il ricorrente "intendesse invece prendere visione" dei dati che Finsiel conserva per motivi di legge potrebbe prendere contatto "con la funzione RU".

L’interessato, che in sede di ricorso ha chiesto anche di porre a carico della società resistente le spese del procedimento, non ha fatto pervenire ulteriori memorie o controdeduzioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali di un dipendente e su altre richieste, riferite anch’esse ai diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675.

Il ricorso è fondato.

Il riscontro fornito dalla società resistente non è idoneo in relazione alle richieste del ricorrente.

Finsiel S.p.A. ha solo fornito alcune indicazioni in ordine alle finalità dei trattamenti svolti ed ha manifestato unicamente la disponibilità a far visionare al ricorrente i dati conservati "per motivi di legge".

Il medesimo titolare non ha però fornito risposta alla richiesta dell’interessato di conoscere l’indicazione dell’eventuale responsabile del trattamento, né sono stati forniti riscontri sufficienti in ordine alle modalità ed alla logica del trattamento.

Inoltre non è stato chiarito (così come richiesto con l’istanza di accesso ai dati proposta in data 28 febbraio 2001) se, oltre ai citati dati conservati per obblighi normativi, Finsiel S.p.A. (anche se in esecuzione di accordi o contratti con Telesoft, o in relazione all’eventuale designazione di Finsiel S.p.A. quale responsabile del trattamento da parte della predetta soc. Telesoft) detenga ed utilizzi dati personali del ricorrente.

Le richieste di accesso ai dati ex art. 13, comma 1, della legge n. 675 possono essere infatti rivolte, oltre che nei confronti di un determinato titolare del trattamento (presso il quale, nel caso di specie, il dipendente presta attualmente servizio), anche nei riguardi del responsabile del trattamento o di altro autonomo titolare che svolga anche mere operazioni di elaborazione di dati comunicati dal titolare stesso.

Finsiel S.p.A. dovrà pertanto formulare un riscontro adeguato comunicando all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 maggio 2002, gli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento, precisando altresì se, oltre ai dati detenuti per obbligo di legge (di cui andrà consentita la visione e l’eventuale estrazione di copia da parte del ricorrente), la predetta società detenga, a qualsiasi titolo, altri dati personali del ricorrente di cui parimenti andrà consentito l’accesso all’interessato.

In ragione del riscontro inidoneo fornito alle richieste del ricorrente, appare congruo determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di corrispondere alle richieste del ricorrente entro il 20 maggio 2002, nei termini di cui in motivazione, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, a questa Autorità;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli