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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro all'istanza successivo al ricorso e rimborso delle spese ' 20 marzo 2002 [1063543]

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[doc. web. n. 1063543]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro all´istanza successivo al ricorso e rimborso delle spese – 20 marzo 2002

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente, che li abbia richiesti, i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Azienda trasporti milanesi S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, nei cui confronti è stato elevato un verbale di accertamento a cura di personale verificatore operante presso i locali della metropolitana di Milano, lamenta di non avere ricevuto riscontro all’istanza, proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto ad Azienda trasporti milanesi S.p.A. di accedere ai dati personali dalla stessa detenuti e di conoscerne l’origine, nonché le modalità e le finalità del trattamento. Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato chiede che il Garante ordini all’indicato titolare di comunicare tali dati, lamentando inoltre che il trattamento di dati in questione avverrebbe in modo "non conforme a quanto disposto dalla legge n. 675/1996 in tema di diritto alla riservatezza", con conseguente "grave pregiudizio" per la propria persona, in particolare per quanto riguarda la possibilità che il proprio nome sia inserito in elenchi non meglio individuati.

L’interessato chiede altresì che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 26 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Azienda trasporti milanesi S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 4 marzo 2002 nella quale ha precisato:

  • i dati personali del ricorrente detenuti, contenuti in un verbale di accertamento elevato nei confronti dello stesso e ricavati dal documento di identità esibito all’atto della constatazione della violazione amministrativa;
  • le modalità e le finalità del trattamento che dimostrerebbero la regolarità del trattamento svolto dagli operatori addetti alla verifica del possesso dei documenti che danno titolo al viaggio ai passeggeri della metropolitana di Milano, considerata anche la necessità che l’accertamento e la contestazione delle infrazioni rilevate nei locali della metropolitana avvenga subito in loco, considerata anche l’indisponibilità, per tali attività, di eventuali altri "locali disponibili nelle vicinanze" cui ha fatto riferimento il ricorrente;
  • che al di fuori di quanto indicato nella medesima risposta (in riferimento al verbale di accertamento e al connesso trattamento cartaceo e informatico dei dati in esso contenuti, trattati per verificare il pagamento dell’infrazione e per l’emissione dell’eventuale ordinanza di ingiunzione) non esistono altri documenti o elenchi di trasgressori.

L’interessato non ha inviato ulteriori note o documenti.


CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessato svolto da una società di gestione di un servizio di trasporto pubblico, con specifico riferimento alle informazioni raccolte in occasione di un controllo sui documenti che danno titolo al viaggio e della successiva contestazione della violazione amministrativa.

In ordine alle richieste di accesso ai dati e alla loro origine e di conoscere alcune caratteristiche del trattamento, richieste presentate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro.

Rispetto, poi, alla vicenda descritta dal ricorrente e al trattamento dei dati che ne è conseguito, il ricorrente medesimo ha prospettato il possibile trattamento illecito dei dati che lo riguardano raccolti nella circostanza, manifestando la propria opposizione, sia pure in modo generico e solo all’atto del ricorso.

Per quanto concerne tale profilo e la presunta illiceità dei trattamenti svolti da Azienda trasporti milanesi S.p.A. (specie in riferimento alla conservazione dei dati del ricorrente in asseriti ulteriori "documenti o elenchi" che potrebbero essere stati anche visionati da terzi, anch’essi non meglio identificati), il ricorso risulta infondato.

Dalla documentazione in atti e dall’analitico riscontro fornito dal titolare del trattamento non sono emersi infatti profili che inducano a ritenere provata l’illiceità del trattamento.

Da ultimo, va rilevato che il positivo riscontro alle richieste di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996 è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Va pertanto determinato l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

Detto ammontare è posto in misura pari alla sua metà a carico di Azienda trasporti milanesi S.p.A., sussistendo in relazione alla particolarità del caso giusti motivi per la compensazione parziale delle spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le richieste di accesso ai dati e alla loro origine e di venire a conoscenza delle modalità e finalità del trattamento formulate dal ricorrente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675;
  • dichiara infondato il ricorso per quanto attiene all’opposizione al trattamento dei dati personali dell’interessato;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla sua metà, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Azienda trasporti milanesi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1063543
Data
20/03/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)