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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1054725]

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[doc web n. 1054725]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms a contenuto promozionale ricevuti sulla propria utenza telefonica mobile, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonché di conoscere la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l´interessato aveva chiesto di cancellare i dati che lo riguardano utilizzati dalla società per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

In data 10 ottobre 2003 il ricorrente ha comunicato a questa Autorità di avere ricevuto da parte di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. un riscontro datato 29 settembre 2003, ritenuto insoddisfacente. Con la medesima nota il ricorrente ha inviato copia di un´ulteriore comunicazione datata 4 luglio 2002 con la quale la stessa società, nel riscontrare una analoga istanza ex art. 13 del 3 giugno 2002 che contestava già l´invio di sms pubblicitari, aveva fornito assicurazioni circa l´asserita prassi della società di utilizzare i dati personali dei clienti "per l´invio di informazioni o di comunicazioni che non siano strettamente inerenti il servizio fornito", ed aveva precisato di inviare periodicamente messaggi sms solo "sui nuovi servizi".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 16 ottobre 2003, facendo riferimento alla nota del 29 settembre 2003 inviata al ricorrente, ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento preposto ai riscontri alle istanze ex art. 13, ha comunicato i numeri di utenza telefonica mobile (comprensivi di data di attivazione) relativi all´interessato ed ha attestato di aver interrotto l´invio di messaggi non sollecitati aventi contenuto promozionale e commerciale sull´utenza telefonica mobile in questione a seguito della ricezione dell´istanza dalla stesso formulata ex art. 13 in data 1°settembre 2003.

Con nota inviata via fax il 27 ottobre 2003, il ricorrente ha ritenuto «parziale» il riscontro ottenuto dalla resistente ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un´utenza telefonica mobile da parte della società di telefonia che fornisce il servizio.

Per quanto concerne la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, della relativa origine, della logica e delle finalità del trattamento, il ricorso è fondato e deve essere per tali parti accolto.

La resistente ha comunicato alcuni dati relativi alle utenze telefoniche mobili relative al ricorrente, ma non ha comunicato all´interessato gli eventuali ulteriori dati personali che lo riguardano, informazioni che il titolare in precedenza aveva confermato di detenere e di cui aveva, tuttavia, indicato solo la tipologia. TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà pertanto comunicare al ricorrente in forma intelligibile tutti i dati personali che lo riguardano entro il 31 dicembre 2003, specificando anche la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, dando comunicazione entro lo stesso termine anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Con riferimento all´istanza relativa all´invio di sms promozionali (da qualificarsi come opposizione al trattamento di dati per fini promozionali) va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver inibito l´utenza mobile intestata all´interessato alla ricezione di sms della società per fini promozionali e commerciali e di aver interrotto il trattamento dei dati a tal fine.

L´invio di sms promozionali e pubblicitari, non contestati dalla resistente, rappresenta un fatto illecito che segue peraltro un precedente caso all´esito del quale la società aveva già fornito una diversa assicurazione nel 2002 (inviando una nota all´interessato presso altro indirizzo del medesimo comune di residenza).

Il fatto illecito si collega inoltre ad altri episodi analoghi segnalati agli atti d´ufficio.

L´Autorità verificherà quindi nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´applicazione di sanzioni amministrative, per l´adozione di altri provvedimenti, e per l´eventuale denuncia all´autorità giudiziaria penale, in relazione all´ipotizzata assenza del consenso e dell´informativa all´interessato e alla violazione dei principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali, che verrà allegato alla nota di trasmissione del presente provvedimento. Ciò anche sulla base dell´accertamento della titolarità e dell´effettiva utilizzazione dell´utenza e di eventuali mutamenti intervenuti in proposito nel tempo.

Anche in ordine alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento e ordina a TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. di corrispondere a tali richieste entro il 31 dicembre 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla restante richiesta relativa al responsabile del trattamento;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1054725
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso