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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1053868]

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[doc web n. 1053868]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ezio Dionisi

nei confronti di

Condominio di Via Botero n. 43-Roma, in persona di Roberto Fabrizi nella sua qualità di amministratore, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Ametrano presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´amministratore del proprio condominio con la quale aveva chiesto di rettificare i dati personali inerenti ad una asserita posizione debitoria dell´interessato nei confronti del medesimo condominio e di avere comunicazione dell´avvenuta partecipazione della rettifica ai soggetti ai quali i dati erano stati resi noti. Tali dati erano stati comunicati dal resistente nell´ambito di un´assemblea condominiale cui il ricorrente stesso aveva partecipato ed erano stati in seguito riportati nel relativo verbale.

Ritenuta insoddisfacente la risposta ricevuta dal resistente, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo al Garante di ordinare alla controparte di depennare quanto asserito a verbale nei suoi confronti.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha fatto pervenire un plico contenente copie di alcuni verbali di assemblee condominiali, nonché una serie di documenti relativi a pregressi procedimenti giudiziari intercorsi tra il ricorrente ed il condominio.

Con memoria del 4 luglio 2003 il ricorrente ha precisato che, a seguito del predetto invito ad aderire formulato da questa Autorità, aveva parimenti ricevuto da parte del legale del resistente un voluminoso plico contenente "vari verbali di assemblea", ma che il resistente aveva omesso di rispondere alle richieste formulate dall´interessato nell´atto di ricorso, richieste che lo stesso ha pertanto ribadito.

Nel corso dell´audizione tenutasi in data 8 luglio 2003, il resistente ha precisato di avere, "nel verbale per cui è ricorso" unicamente "esposto analiticamente le ragioni di credito del condominio come richiestogli dai condomini" ed ha pertanto chiesto di dichiarare infondato il ricorso. Il ricorrente ha invece ribadito le richieste formulate in sede di ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato a cura di un amministratore di condominio, con specifico riferimento alla comunicazione di informazioni sulla situazione debitoria di un condomino effettuata nell´ambito di una assemblea condominiale e riportati nel relativo verbale trasmesso ai singoli condomini.

Il ricorso non è fondato.

Le disposizioni della legge n. 675/1996 non hanno modificato le norme sul condominio degli edifici di cui agli art. 1117 ss. del codice civile, prevedendo tuttavia (art. 9 legge cit.) che il condominio possa trattare solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di gestione. I singoli condomini devono essere poi considerati contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati del quale l´amministratore ha solo la concreta gestione; pertanto, hanno il diritto di conoscere le informazioni utili riguardanti l´amministrazione ed il funzionamento del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie e creditorie dei singoli condomini nei confronti del condominio stesso.

Ciò premesso, va rilevato che dalla documentazione in atti non risultano elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati in questione da parte del resistente. Non risultano infatti violati i principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996, avendo il resistente comunicato legittimamente i dati personali dell´interessato nel corso dell´assemblea di condominio, ed a richiesta dei condomini stessi, ed avendo indicato tali dati in un verbale indirizzato e che non risulta trasmesso a terzi non legittimati.

Nessun idoneo elemento è stato infine prodotto in atti dal ricorrente per dimostrare l´asserita erroneità dei dati menzionati nel verbale, il quale corrisponde, comunque, a dichiarazioni rilasciate nel corso di una assemblea, che il resistente può eventualmente contestare nella medesima sede condominiale, ove ne ricorrano i presupposti se controversi, o comunque, sottoporli a controllo giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara il ricorso infondato.

 

Roma, 16 luglio 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053868
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso