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Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1053815]

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[doc web n. 1053815]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Netstyle s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di due messaggi di posta elettronica non sollecitati ad un indirizzo e-mail (recanti una newsletter relativa al sito Internet www.adieta.it), unitamente ad alcune istanze non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, ai sensi di tale disposizione aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l´origine, la logica, le finalità, il titolare e il responsabile del loro trattamento. L´interessato aveva anche chiesto di cancellare i dati medesimi, opponendosi al loro trattamento.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro con una lettera del 30 luglio 2003 con la quale, nel comunicare che l´indirizzo di posta elettronica era stato segnalato da un conoscente del ricorrente attraverso la compilazione del form "segnalaci ad un amico", presente nel sito web citato, ha dichiarato di non detenere dati personali allo stesso relativi, non avendo "memorizzato la sua e-mail in nessun archivio". La società ha anche assicurato l´interruzione di ogni altra comunicazione, fornendo altre notizie sulle finalità perseguite, in ordine alla logica, all´unico archivio interno e al contenuto dell´informativa che riteneva essere peraltro di carattere informativo anziché commerciale.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, ritenendo inidonea la risposta ottenuta, ha evidenziato "il mancato riscontro al diritto del sottoscritto di conoscere le modalità con le quali la Netstyle s.rl. abbia reperito e trattato i propri dati personali", chiedendo al riguardo l´intervento di questa Autorità. Il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 3 novembre 2003, alla quale ha allegato il precedente riscontro fornito al ricorrente e copia di una nuova nota allo stesso inviata nella quale ha ribadito quanto già comunicato con la lettera del 30 luglio 2003, dichiarando nuovamente di non avere l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente nei propri archivi. Con la medesima nota la resistente ha fornito inoltre ulteriori indicazioni sui trattamenti svolti dal sito www.adieta.it che peraltro precisava essere stato di proprietà (all´epoca dei fatti) di altra persona di cui forniva le generalità e per il quale dichiarava di aver all´epoca fornito unicamente un´assistenza tecnica per la gestione del sito medesimo.

Con nota anticipata via fax il 14 novembre 2003 il ricorrente ha contestato le modalità di raccolta dei dati che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è infondato.

Il titolare aveva fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente già in sede di risposta alle istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando idonei elementi con riguardo alle notizie chieste, anche in ordine al soggetto già intestatario del sito in questione e all´attuale amministratore della società cui sono state rivolte le richieste dell´interessato.

La resistente ha anche dichiarato di non detenere dati del ricorrente, non avendo archiviato l´indirizzo di posta elettronica in questione (dichiarazione peraltro ribadita nel corso del procedimento e della cui veridicità l´autore risponde ora anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione in data 26 settembre 2003 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risultava giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa. Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato idoneo accoglimento ed alla data di invio del ricorso l´interessato era già in possesso degli elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

infondato il ricorso.

 

Roma, 5 dicembre 2003

 

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053815
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso