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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1053790]

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[doc. web n. 1053790]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Mauro Pietrangeli Bernabei

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente, titolare di una carta telefonica Sim, afferma di non aver ricevuto riscontro da Vodafone Omnitel N.V. a due istanze del 27 e del 30 settembre 2002 (formulate senza uno specifico riferimento all´esercizio dei diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996), con le quali aveva chiesto di conoscere i dati di traffico telefonico "in entrata" ed "in uscita", riferiti al semestre aprile-settembre 2002.

Con due successive istanze datate 23 ottobre 2002 e 29 gennaio 2003, il ricorrente ha fatto presente alla società di aver ricevuto "solamente il dettaglio del traffico telefonico in uscita" ed ha ribadito la richiesta di accesso ai dati "in entrata".

In replica all´ultima richiesta la società ha risposto con nota in data 11 aprile 2003, affermando che, ai sensi dell´art. 14, comma 1, lettera e)-bis, della legge n. 675/1996, il diritto di accesso non è esercitatile nei confronti dei trattamenti di dati personali effettuati "da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397"; conseguentemente era stato negato l´accesso ai dati in "entrata".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste relative "alla comunicazione del dettaglio dei numeri chiamati e di quelli chiamanti, senza limiti di sorta (…) allo scopo di approntare meglio la (…) difesa nel giudizio civile in corso" di separazione giudiziale con richiesta reciproca di addebito tra i coniugi, interessati anche a "diversi procedimenti penali".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 13 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Vodafone Omnitel N.V. ha risposto con una nota anticipata via fax in data 1° dicembre 2003, con la quale ha confermato la propria posizione in ordine alla richiesta di conoscere i dati telefonici "in entrata" ed ha fornito all´interessato (in allegato alla predetta nota) "il tabulato del traffico telefonico in uscita completamente leggibile nelle ultime tre cifre", dal momento che "le (…) richieste del 27 e del 30 settembre 2002, non specificavano che tali tabulati dovessero essere esibiti in chiaro".

Il ricorrente e la società resistente hanno ribadito le proprie considerazioni in sede di audizione il 10 dicembre 2003 e nelle memorie, rispettivamente, del 16 e del 23 dicembre 2003. In particolare la società resistente ha nuovamente respinto la richiesta di esibizione del traffico telefonico "in entrata" facendo peraltro notare che il ricorrente, pur avendo dimostrato, con la nota del 16 dicembre 2003, "la pendenza di un procedimento penale a proprio carico, ha dichiarato che l´utenza in questione era in uso alla moglie" dal 1° giugno al 30 settembre 2002; pertanto, il traffico telefonico riferito a tale periodo riguarderebbe "(…) dati personali, rispetto ai quali" il ricorrente "non può esercitare alcun diritto di accesso".

Con riferimento ai dati telefonici "in uscita", la resistente ha infine precisato che sono stati forniti sulla base della «dichiarazione sostitutiva» con la quale il ricorrente avrebbe a suo avviso "dichiarato, falsamente, di voler accedere ai propri dati personali e di essere l´intestatario e quindi l´utilizzatore dell´utenza (…)". La resistente medesima ha chiesto inoltre il rimborso delle spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sull´esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" ed "in uscita" riferiti ad una utenza telefonica mobile.

Il ricorso risulta inammissibile con riferimento alla richiesta di accedere ai dati di traffico telefonico "in entrata".

Il ricorrente ha documentato alcune circostanze relative alle controversie che lo contrappongono al proprio coniuge in sede civile e penale, ma, diversamente da quanto presupposto dal menzionato art. 14, comma 1, lettera e-bis), della legge n. 675/1996, non ha provato quale concreto pregiudizio potrebbe derivare per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata acquisizione dei tabulati delle chiamate "in entrata", rispetto alla specifica imputazione a carico del ricorrente medesimo (art. 572 c.p.).

La citata disposizione dell´art. 14 comma 1, lettera e-bis), della legge n. 675/1996, traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´abbonato interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" del chiamato alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, da comprovare in concreto caso per caso. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Va inoltre rilevato che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che già nella richiesta di accesso datata 23 ottobre 2002 lo stesso figurava, per sua espressa ammissione, solo un "parziale" utilizzatore dell´utenza e non anche il suo esclusivo detentore. Nei successivi documenti allegati agli atti il ricorrente ha poi rappresentato un insieme di circostanze dalle quali emerge, anche per l´intensità del flusso telefonico ipotizzato, che almeno nel periodo 1° giugno-30settembre 2002 l´utenza in questione non era, in concreto, oggetto di utilizzazione esclusiva da parte del ricorrente istante, essendo piuttosto in uso al relativo coniuge.

La predetta istanza non risulta, pertanto, supportata da idonei elementi di prova volti a ritenere che la stessa sia formulata dalla persona cui si riferiscono i dati personali oggetto della richiesta (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 della legge n. 675/1996).

La mancata dimostrazione del pregiudizio e la circostanza relativa all´utilizzazione dell´utenza rendono pertanto inammissibile il ricorso per ciò che attiene ai dati "in entrata".

Per quanto riguarda invece la richiesta volta ad accedere ai dati di traffico telefonico "in uscita", non sussistono i presupposti per dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Alla luce dei menzionati elementi di prova emersi, il riscontro -pur in sé idoneo- fornito in proposito dalla società resistente non risulta lecito all´esito del procedimento, stante il fatto che il ricorrente non aveva anzitutto dichiarato di essere l´utilizzatore esclusivo della scheda Sim in questione, ed ha poi rappresentato nel procedimento un insieme di circostanze che comprovano la sostanziale utilizzazione esclusiva dell´utenza da parte del coniuge del ricorrente medesimo, nel periodo considerato dalle istanze di accesso.

In relazione a questa parte del ricorso va pertanto ordinato alla società resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 e quale misura necessaria a tutela della persona effettivamente interessata, di astenersi dall´ulteriore comunicazione illecita al ricorrente di dati relativi all´utenza indicata in premessa, dati che sono stati acquisiti dal ricorrente in difetto dei necessari presupposti e la cui ulteriore utilizzazione da parte di quest´ultimo non sarebbe pertanto lecita.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) inammissibile il ricorso con riferimento alla richiesta di accedere ai dati telefonici "in entrata";

b) ordina alla società resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di astenersi dall´ulteriore comunicazione di dati relativi al traffico telefonico "in uscita" nei termini di cui in motivazione;

c) compensate integralmente le spese tra le parti.

 

Roma, 30 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053790
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso