Istituti di patronato ed assistenza sociale
Istituti di patronato ed assistenza sociale
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Né la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lg. n. 626/1994), né il testo unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) prevedono che gli istituti di patronato ed assistenza sociale, che hanno personalità giuridica di diritto privato (art. 1 della legge n. 112/1980), possano accedere, anche mediante presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza. Detti istituti possono, quindi, conoscere esclusivamente i dati riguardanti gli assistiti dai quali abbiano ricevuto esplicito mandato in tal senso.
- Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 76 [doc. web n. 39584]