Qualifiche lavorative
Qualifiche lavorative
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Con l´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 non possono essere formulate richieste di rettifica di dati personali (in particolare, qualifiche lavorative) che costituiscono espressione del livello di inquadramento mansionistico e retributivo del dipendente in azienda, ove sussista controversia tra il datore/titolare dei dati e il lavoratore/interessato in ordine alla corretta individuazione di detto inquadramento sulla base delle mansioni svolte dal dipendente e della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. Rimane impregiudicata la facoltà del lavoratore di far valere i propri diritti avanti all´a.g.o..
- Garante 11 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 46 [doc. web n. 42336]
Va respinta la domanda con la quale il dipendente chiede la rettifica, nel curriculum vitae e in altri atti detenuti dal datore di lavoro, dei dati relativi alla qualifica professionale attribuitagli. Detta rettifica, infatti, può conseguire solo ad una prova sostanziale dell´effettiva e legittima attribuibilità della qualifica rivendicata (ad esempio, una decisione del datore di lavoro che ne attribuisca la titolarità ovvero provvedimenti giurisdizionali che la affermino). Resta in ogni caso impregiudicato il diritto del lavoratore di far valere in altra sede la pretesa al riconoscimento della diversa qualifica.
- Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067817]
Rientra tra i diritti esercitabili con il ricorso al Garante la richiesta di un lavoratore di conoscere le informazioni relative all´individuazione delle mansioni cui è adibito (nella specie, il datore di lavoro ha inviato al dipendente anche copia di un documento, definito "job description", nel quale vengono descritte, in termini generali, le attività relative al profilo professionale di appartenenza del ricorrente).
- Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1053781]