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Newsletter 6 - 12 settembre 2004

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N. 225 del 6 - 12 settembre 2004

• Privacy e ipoteche
• Albi professionali e sanzioni disciplinari

 

Privacy ed ipoteche
Le società che raccolgono informazioni sulla solvibilità dei consumatori possono liberamente utilizzare i dati sulla proprietà immobiliare

I dati riguardanti la proprietà immobiliare, detenuti dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio (in particolare quelli trattati dalle ex-conservatorie dei registri immobiliari), sono accessibili a chiunque ed utilizzabili anche senza il consenso dell’interessato. Le società che operano nel settore dell’ informazione societaria e commerciale possono, dunque, lecitamente utilizzare questi dati.

Questo il principio ribadito dal Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) al quale si era rivolto un cittadino che aveva lamentato il trattamento di alcuni dati che lo riguardano da parte di una società che fornisce informazioni commerciali ed aveva richiesto la cancellazione delle informazioni relative ad un’ipoteca precedentemente iscritta a suo carico e nel frattempo cancellata. L’interessato riteneva che tali informazioni potessero essere di impedimento all’ottenimento di nuovi finanziamenti.

La società aveva infatti rifiutato di eliminare tali dati dal proprio archivio affermando che le informazioni relative all’interessato erano state estratte da pubblici registri, fra cui quelli delle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura e appunto delle conservatorie dei registri immobiliari e di poter quindi legittimamente trattarli. Aveva comunque sottolineato di essere in possesso di informazioni esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti riguardanti l’interessato.

Il Garante, nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione dei dati, ha spiegato che i dati personali in questione sono pubblici, accessibili a chiunque e possono essere trattati anche senza il consenso degli interessati, secondo il disposto dell’art. 24, comma 1, lett. c) del Codice. La loro estrazione e la loro comunicazione a terzi da parte di società che raccolgono e trattano informazioni commerciali sono dunque legittime.

Rimane comunque fermo - ha ricordato l’Autorità - che specifiche garanzie saranno prossimamente indicate nel codice di deontologia per il trattamento dei dati provenienti da archivi e registri pubblici ed in quello relativo alle informazioni commerciali (codici di cui la normativa sulla protezione dei dati personali prevede l’adozione), anche per quanto riguarda la pertinenza e la completezza ed i tempi di conservazione delle informazioni contenute in tali registri.

 

Albi professionali e sanzioni disciplinari
Non viola la privacy dare notizia anche on line dell´esistenza di un provvedimento disciplinare

Non viola la privacy dare notizia dell´esistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di professionisti, notai, avvocati, ingegneri. Ordini e collegi professionali possono affiggere nell´albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.

I principi, già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti, sono stati ribaditi nei pareri resi al Consiglio nazionale degli ingegneri e a un consiglio notarile provinciale. I due ordini si erano rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che loro iscritti ne avevano contestavano la legittimità, in un caso la sanzione era stata diffusa in Internet, lamentando anche possibili danni professionali.

Già nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento del consiglio dell´ordine che disponga la sospensione dalla professione e ciò a fini di tutela dei terzi.

Questa impostazione è ora confermata dall´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell´albo professionale, può anche essere "menzionata l´esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull´esercizio della professione". La disciplina sulla privacy, non ha quindi modificato la ratio della normativa relativa agli albi professionali che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo. Con l´entrata in vigore del nuovo Codice, inoltre, ordini e collegi professionali, su richiesta dell´iscritto, possono integrare i dati riportati sugli albi con ulteriori informazioni, purché pertinenti all´attività svolta.


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Scheda

Doc-Web
1043694
Data
06/09/04

Tipologie

Newsletter

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