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Provvedimento dell'11 gennaio 2024 [10001136]

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[doc. web n. 10001136]

Provvedimento dell'11 gennaio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 13 dell'11 gennaio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Guardia di Finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche il quale riferisce di un controllo effettuato in data 8.6.2022 presso il B&B I Cugi di Mirenda Adelina, esercente l’attività di affittacamere, sito in Bronte (CT) Via Messina 205, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza regolarmente funzionante e l’assenza di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento.

Con nota pervenuta il 14.2.2022, i sig.ri XX, XX e XX segnalavano a questa Autorità la non conforme installazione di un impianto di videosorveglianza posizionato presso il B&B I Cugi di Mirenda Adelina, esercente l’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, sito in Bronte (CT), Via Messina 205, in quanto le telecamere non sarebbero state segnalate da idonei cartelli informativi.

A seguito di richiesta da parte del Garante, la Guardia di finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, con nota del 15.6.22, trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 8.6.22, presso il B&B I Cugi di Mirenda Adelina sito in Bronte (CT), Via Messina 205, con cui è stata accertata la presenza di 2 impianti di videosorveglianza di cui solo uno, composto da tre telecamere funzionanti poste all’esterno del B&B: una idonea ad inquadrare l’ingresso della struttura, una direzionata verso il parcheggio e la terza idonea ad inquadrare l’ingresso dell’ufficio del B&B al piano terra.

Nel verbale si riferiva la mancanza di cartelli informativi della presenza delle suddette telecamere; in merito a ciò, la sig.ra Adelina Mirenda, titolare dell’attività e legale rappresentante pro tempore, dichiarava che la mancanza dei cartelli informativi era verosimilmente dovuta al fatto che gli stessi erano stati oggetto di atti vandalici e che successivamente la stessa, pur avendoli acquistati, non li avrebbe installati in quanto intenzionata a chiudere l’attività. 

Pertanto, l’Ufficio, con nota del 13.9.2022 (prot. n. 48150), provvedeva a notificare l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

Il titolare del trattamento è stato informato della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, ma non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo. Va altresì rilevata che l’attività del B&B è attualmente cessata. 

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso il B&B I Cugi di Mirenda Adelina era attivo e funzionante e che non risultava essere stato apposto alcun cartello recante l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

Nel caso di specie, risulta pertanto comprovato che è stato effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

Nel caso di specie, va rilevato che, come dichiarato e comprovato dalla parte, i cartelli informativi della presenza delle telecamere, presenti in origine, erano stati oggetto di atti vandalici da parte di terzi e che, immediatamente dopo il verificarsi dell’illecito, la parte aveva provveduto a riacquistarli ma non li avrebbe esposti in ragione della scelta di chiudere l’attività. 

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’impresa individuale risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del Regolamento.

Preso atto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, è emerso che la condotta posta in essere dal B&B I Cugi di Mirenda Adelina, consistente nella mancata affissione dei cartelli informativi della presenza delle telecamere, possa essere considerata quale “violazione minore” nei termini di cui in motivazione in quanto i cartelli informativi, oggetto di atti vandalici, erano originariamente presenti, l’attività è attualmente cessata e non vi sono precedenti violazioni pertinenti e che, pertanto, occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale B&B I Cugi di Mirenda Adelina attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la predetta struttura, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento;

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento ammonisce l’impresa individuale B&B I Cugi di Mirenda Adelina, quale titolare del trattamento in questione, per non aver apposto idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere installate presso il B&B.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei