Segreto professionale del giornalista
Segreto professionale del giornalista
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Il diritto di accesso sancito dall´art. 13 della legge n. 675/1996 è riconosciuto anche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l´interessato, comunicandoli in una forma intelligibile e fornendo riscontro anche alle richieste di blocco e di cancellazione eventualmente presentate. Resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, comma 3 della legge n. 69/1963).
- Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]
La legge n. 675/1996 reca un´esplicita clausola di salvaguardia delle norme sul segreto professionale del giornalista, il quale può far valere la tutela della confidenzialità della fonte delle notizie qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario, in ogni circostanza e sede nella quale la legge n. 675/1996 trovi applicazione, anche nei confronti del Garante e del cittadino che intenda tutelare i propri diritti.
- Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]
Legittimamente una società editrice può opporre il segreto professionale sulla fonte della notizia all´interessato che abbia chiesto di conoscere l´origine delle informazioni che lo riguardano pubblicate su di un quotidiano.
- Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 33 [doc. web n. 1066179]